Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2019
Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2019
- Data di deposito
- 27 febbraio 2019
- Data di decisione
- 22 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 29 ottobre 2013
- art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 29 ottobre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 41654
È ammissibile, anche a seguito di estromissione nel giudizio a quo, l'intervento del Presidente della Giunta regionale nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013. La Regione, pur non essendo più parte nel giudizio a quo , ha comunque facoltà d'intervenire, poiché è in discussione la legittimità costituzionale di una disposizione legislativa da essa adottata.
Massima n. 41655
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sono inammissibili gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo . Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie dal giudice a quo e tese ad allargare il thema decidendum, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).
Massima n. 41656
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. h ), e terzo, Cost., nella parte in cui include anche le caserme militari tra i luoghi sensibili che devono trovarsi ad una distanza minima dagli esercizi per il gioco lecito. Le Regioni possono prevedere distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti in virtù delle finalità di preminente carattere socio-sanitario di tali discipline, ascrivibili alla materia di legislazione concorrente della tutela della salute. Né tale inclusione appare irragionevole, in quanto le caserme sono centri di aggregazione di soggetti - nella maggior parte dei casi giovani - che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti ed inoltre in esse possono transitare soggetti in difficoltà, che cercano tutela e protezione, quindi potenzialmente più esposti a quei fenomeni di debolezza psichica su cui s'innesta la ludopatia. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 300 del 2011 ). Se la disciplina dei giochi leciti può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l'individuazione dei giochi leciti, profili che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico, ciò tuttavia non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati "sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia". ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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