Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2019

Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2019
Data di deposito
27 febbraio 2019
Data di decisione
22 gennaio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 29 ottobre 2013
  • art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 29 ottobre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 41654

È ammissibile, anche a seguito di estromissione nel giudizio a quo, l'intervento del Presidente della Giunta regionale nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013. La Regione, pur non essendo più parte nel giudizio a quo , ha comunque facoltà d'intervenire, poiché è in discussione la legittimità costituzionale di una disposizione legislativa da essa adottata.

Massima n. 41655

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sono inammissibili gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte ricorrente nel giudizio a quo . Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie dal giudice a quo e tese ad allargare il thema decidendum, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).

Massima n. 41656

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c ), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. h ), e terzo, Cost., nella parte in cui include anche le caserme militari tra i luoghi sensibili che devono trovarsi ad una distanza minima dagli esercizi per il gioco lecito. Le Regioni possono prevedere distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti in virtù delle finalità di preminente carattere socio-sanitario di tali discipline, ascrivibili alla materia di legislazione concorrente della tutela della salute. Né tale inclusione appare irragionevole, in quanto le caserme sono centri di aggregazione di soggetti - nella maggior parte dei casi giovani - che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti ed inoltre in esse possono transitare soggetti in difficoltà, che cercano tutela e protezione, quindi potenzialmente più esposti a quei fenomeni di debolezza psichica su cui s'innesta la ludopatia. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 300 del 2011 ). Se la disciplina dei giochi leciti può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l'individuazione dei giochi leciti, profili che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico, ciò tuttavia non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati "sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia". ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze