Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2019

Corte cost., sent. 10 dicembre 2019, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2019
Data di deposito
10 dicembre 2019
Data di decisione
5 novembre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 187 del 2 novembre 2012
  • art. 34-decies, decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012
  • legge n. 221 del 17 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 40904

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012. Il rimettente ha ben chiarito come l'esito del giudizio principale dipenda da quello della questione proposta, poiché la caducazione della normativa denunciata comporterebbe l'accoglimento della domanda presentata nel giudizio a quo.

Massima n. 41777

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34- decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012, nella parte in cui dispone, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, e a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, che gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. Nell'evocare la disciplina degli appalti di lavori pubblici - sia come tertium comparationis , sia come disciplina che avrebbe ingenerato l'affidamento del contraente sulla sua applicazione al contratto da esso concluso - il rimettente non spiega adeguatamente, né come un contratto espressamente definito di «affidamento di servizi» e prevedente sostanzialmente un'attività di controllo dell'operato del contraente generale (cui era affidata la progettazione e l'esecuzione dell'opera "ponte sullo Stretto di Messina") sia ritenuto attinente propriamente all'esecuzione di lavori pubblici, né come la caducazione del contratto, conseguente alla mancata stipula dell'atto aggiuntivo, tra committente e contraente generale, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 187 del 2012, sia riconducibile alla fattispecie del «recesso del committente», di cui all'art. 25 del contratto stesso, e non alla «specifica ipotesi di risoluzione», prevista dal precedente art. 24, prevedente un indennizzo per l'appaltatore sostanzialmente corrispondente a quello stabilito dalla norma censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell'art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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