Corte costituzionale

Sentenza n. 258/2019

Corte cost., sent. 6 dicembre 2019, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/2019
Data di deposito
6 dicembre 2019
Data di decisione
22 ottobre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018
  • Allegato A, legge della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018
  • art. 1, legge della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40884

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018. Malgrado il ricorso non indichi in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, esso rende comunque ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, per cui deve ritenersi che - implicitamente ma chiaramente - la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in condizioni di parità. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016 ).

Massima n. 42721

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione. Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 148 del 2018 ).

Massima n. 42722

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizzano l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A), all'uopo aggiunto alla stessa legge reg. Marche n. 44 del 2018. Le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina dell'attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo (deliberazione della Giunta reg. Marche 30 luglio 2018, n. 1068, dal contenuto pressoché integralmente coincidente con quello di cui alla legge impugnata), così attraendo quest'ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi. L'adozione di una legge-provvedimento si pone in contrasto con l'implicita riserva di amministrazione stabilita dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell'esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge - il quale esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell'atto, altresì idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 20 del 2012 ).

Massima n. 42723

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, è assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla ritenuta replicabilità di anno in anno del contenuto del calendario venatorio adottato con le norme impugnate, nonché l'ulteriore questione riferita all'art. 111 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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