Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2019
Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2019
- Data di deposito
- 27 febbraio 2019
- Data di decisione
- 24 gennaio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:25
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 2, Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 41554
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, è dichiarato inammissibile - per tardività - l'intervento di M. S., in quanto intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 41555
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione - dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Stante la non fondatezza, e dunque l'inammissibilità, del ricorso presso il rimettente, non è infatti possibile tenere conto nel giudizio a quo del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza c.d. Paternò), secondo cui l'inosservanza delle suddette prescrizioni generiche non integra la norma incriminatrice censurata. L'arresto giurisprudenziale non è infatti assimilabile all' abolitio criminis , e non può dunque impedire il formarsi di un giudicato non più emendabile in sede esecutiva, ingiustamente pregiudizievole per l'imputato ricorrente, da qui la richiesta di una pronuncia di illegittimità costituzionale per poter rilevare d'ufficio che il fatto contestato come delitto ai sensi della norma censurata non costituisce reato. L'ordinamento conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato - previste dalla legge nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale. Se, con riferimento al procedimento di adeguamento dell'ordinamento interno alla CEDU originato da una pronuncia della Grande camera della Corte EDU, il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che limiti gli effetti dell'obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice, un dubbio di legittimità costituzionale della norma incriminatrice è a maggior ragione rilevante in tutti i casi in cui il giudicato sta per formarsi proprio in ragione della pronuncia di inammissibilità che il rimettente ritiene debba essere emessa, a meno che non sia accolta la questione di costituzionalità della norma incriminatrice. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013 ). L'abolitio criminis - per ius superveniens o a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - è cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che approdi all'esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato. In un ordinamento in cui il giudice è soggetto solo alla legge, la giurisprudenza ha un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi al principio di legalità, per cui non è assimilabile alla successione della legge penale nel tempo. Ne deriva che la sopravvenienza di un diritto vivente che esclude che una data condotta costituisca reato determina la facoltà, e non l'obbligo, del giudice rimettente di uniformarvisi. ( Precedente citato: sentenza n. 230 del 2012 ).
Massima n. 41556
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". La norma censurata dalla Cassazione viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, elaborato dalla Corte EDU con la sentenza de Tommaso, e recepito dalla sezioni unite della Cassazione con la c.d. sentenza Paternò, in quanto la violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena. L'indicato arresto del diritto vivente, non assimilabile a un'abolitio criminis, comporta che sussiste una limitata area - costituita sia dall'esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili - in cui la fattispecie penale censurata violi il principio di legalità in materia penale convenzionale.
Massima n. 41557
Accolta in parte qua la questione di legittimità costituzionale in via incidentale - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione - dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.
Massima n. 41558
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". Le stesse ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo censurato possono riferirsi al reato contravvenzionale di cui al comma 1.
Massima n. 41559
Per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce. In particolare, l'inclusione, nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato; quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 327 del 2008, n. 5 del 2004, n. 34 del 1995 e n. 122 del 1993 ).
Massima n. 41560
La violazione di un parametro convenzionale interposto, ove già emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» o un «diritto consolidato». Inoltre, va verificato che il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione, non conduca a una valutazione di sistema diversa - o comunque non necessariamente convergente - rispetto a quella sottesa all'accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale infatti opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 120 del 2018, n. 193 del 2016, n. 49 del 2015, n. 264 del 2012, n. 15 del 2012, n. 80 del 2011 e n. 317 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento di M.S.;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi";
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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