Corte costituzionale

Sentenza n. 245/2019

Corte cost., sent. 29 novembre 2019, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/2019
Data di deposito
29 novembre 2019
Data di decisione
22 ottobre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 40848

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, sono ammissibili le censure prospettate dal rimettente, le cui argomentazioni sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili, nonché condivisibile la ricostruzione del dato normativo di riferimento. In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, rimarcando con puntualità il rilievo ostativo che deriva dall'applicabilità della disposizione censurata rispetto all'ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio, altresì provvedendo ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità della disposizione censurata con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 273 della direttiva IVA. Il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell'Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione. ( Precedente citato: ordinanza n. 47 del 2017 ).

Massima n. 42846

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, il giudice a quo ha anche escluso di poter accedere ad una interpretazione orientata del dato censurato conforme al diritto dell'Unione, in ragione della chiara ed univoca sua lettera, che non permetterebbe una simile lettura. Il tenore letterale della norma censurata, nel suo radicale rigore, preclude a monte sia la possibilità di accedere a soluzioni interpretative costituzionalmente orientate che letture alternative del complessivo quadro normativo di riferimento.

Massima n. 42847

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». Se, in generale, il piano nel quale si sostanzia l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore non fallibile ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, il dato letterale della disposizione censurata dal Tribunale di Udine precisa tuttavia che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La negazione al debitore non fallibile sovraindebitato della possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA crea così un disallineamento tra la procedura per l'accordo in esame e quella per la proposta di concordato preventivo; se, infatti, in entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più ampia libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, esse si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, proprio nel regime previsto per l'IVA, nonostante la decisione della CGUE del 2014, sentenza Degano Trasporti sas (resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso rimettente), che ha ritenuto compatibile col diritto europeo una norma interna (l'art. 160, comma 2, della legge fallimentare), la quale consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza. La differenza di disciplina che dunque caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, non essendovi motivi che, secondo il canone della ragionevolezza, legittimino tale trattamento differenziato, né le diseguaglianze anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016 e n. 225 del 2014; ordinanza n. 232 del 2015 ).

Massima n. 42848

Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, resta assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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