Corte costituzionale

Sentenza n. 232/2019

Corte cost., sent. 13 novembre 2019, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/2019
Data di deposito
13 novembre 2019
Data di decisione
8 ottobre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 40 del 5 novembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40824

Sono dichiarate inammissibili, per motivazione perplessa per l'incoerenza della norma interposta rispetto ai parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. a ), dello statuto regionale, e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 - dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 40 del 2018, che incrementa il fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), al fine della omogeneizzazione del loro trattamento con tutto il personale regionale. Il ricorrente lamenta l'asserita lesione della competenza del legislatore statale nella materia dell'ordinamento civile, ma, contraddittoriamente, poggia la propria argomentazione sul mancato richiamo del parametro interposto indicato, che pone un limite alle somme stanziabili per l'erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, solo presuntivamente superato e, comunque, riferito alla futura conseguenziale negoziazione contrattuale, senza spiegare come ciò avrebbe inciso sull'ordinamento civile. Il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, invadendo materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. Pertanto, nel caso in cui difetti un adeguato impianto argomentativo, la Corte costituzionale può rilevare, d'ufficio, l'inammissibilità delle censure per genericità e insufficiente motivazione circa l'asserito contrasto con il parametro interposto ( Precedenti citati: sentenza n. 196 del 2017; ordinanza n. 201 del 2017 ). L'invasione della competenza statale nella materia dell'ordinamento civile si configura ogni qual volta il legislatore regionale, sostituendosi al contratto collettivo, regoli direttamente un aspetto della retribuzione, poiché, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, il legislatore nazionale ha riservato al contratto collettivo l'attribuzione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale pubblico. I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale; tra di essi rientra, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze