Corte costituzionale
Sentenza n. 229/2019
Corte cost., sent. 8 novembre 2019, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/2019
- Data di deposito
- 8 novembre 2019
- Data di decisione
- 9 ottobre 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 40864
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4- bis , ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione - sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni - alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ).
Massima n. 41637
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289- bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova in riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati a pena detentiva temporanea per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Dunque, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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