Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2019
Corte cost., sent. 27 settembre 2019, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2019
- Data di deposito
- 27 settembre 2019
- Data di decisione
- 15 luglio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 11 luglio 2018
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 11 del 16 luglio 2018
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 16, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 40899
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 9 del 2018 e dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2018, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s ), e 118, secondo comma e, per la seconda delle disposizioni, anche primo comma, Cost., che attribuiscono ai rispettivi Presidenti delle Province autonome il potere di autorizzare gli abbattimenti in deroga dell'orso e del lupo. Le Province autonome hanno legittimamente esercitato una competenza legislativa, loro riconosciuta, all'attuazione della disposizione della direttiva Habitat 92/43/CEE, che consente agli Stati membri - a determinate condizioni e indifferentemente da quale organo proceda - di derogare al divieto di abbattimento, tra gli altri, dell'orso e del lupo (art. 16), non determinando un abbassamento del livello di tutela ambientale, in violazione degli obblighi internazionali ed europei. Inoltre, in virtù del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative - tuttora vigente nei confronti delle Province autonome, nelle materie di competenza legislativa provinciale - l'attribuzione al Presidente della Provincia del potere autorizzatorio in esame non determina alcun trasferimento di funzioni amministrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 329 del 2008, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007, n. 238 del 2007 e n. 236 del 2004 ).
Massima n. 40900
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale - dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2018, che, attribuisce il potere di autorizzare gli abbattimenti in deroga dell'orso e del lupo al Presidente della Provincia autonoma. La norma provinciale impugnata non viola i limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali previsti - per le competenze legislative primarie - dagli evocati parametri statutari, in quanto le Province autonome non sono vincolate da atti sublegislativi laddove attuino con legge le direttive europee nelle materie di propria competenza (quale l'art. 11 del d.P.R. n. 357 del 1997, che, attuando la direttiva Habitat 92/43CEE, radica il potere in esame in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2008 e n. 425 del 1999 ).
Massima n. 41620
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 107 dello statuto speciale - dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 9 del 2018 e dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2018, i quali attribuiscono ai rispettivi Presidenti delle Province autonome il potere di autorizzare l'abbattimento in deroga dell'orso e del lupo. Le disposizioni impugnate non violano il parametro evocato, che subordina il trasferimento di funzioni amministrative alle Province autonome all'emanazione di norme di attuazione dello statuto, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di dare ad esso attuazione, ma di sostituire la cedevole disciplina statale con la competente legislazione provinciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., e agli artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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