Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2019
Corte cost., sent. 25 luglio 2019, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2019
- Data di deposito
- 25 luglio 2019
- Data di decisione
- 21 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 6, legge della Regione siciliana n. 10 del 10 luglio 2018
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42136
Sono dichiarate inammissibili, per assoluta carenza del percorso logico proposto dal ricorrente, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, che inserisce i consorzi e le società d'ambito in liquidazione della Regione Siciliana tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC).
Massima n. 42137
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, che inserisce i consorzi e le società d'ambito in liquidazione della Regione Siciliana tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC). Il legislatore regionale ha illegittimamente differenziato il proprio ambito territoriale rispetto alla perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione dei crediti stabilita dal legislatore statale con gli artt. 3- bis e 3- ter del d.l. n. 185 del 2008. Tale disciplina, adottata nell'esercizio della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, è finalizzata non solo ad assicurare fondamentali interessi riconducibili alla finanza pubblica allargata, ma anche a salvaguardare la certezza dei traffici giuridici.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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