Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2019

Corte cost., sent. 24 luglio 2019, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2019
Data di deposito
24 luglio 2019
Data di decisione
2 luglio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 35, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 31, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 31, comma 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 45, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 6, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 7, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 8, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 9, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 10, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 11, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 12, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 14, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 13, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 15, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 25, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41882

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. e delle norme che ne specificano l'applicazione al caso in esame - gli artt. 34 e 35 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti all'accertamento in bilancio di contributi pubblici, per l'importo di euro 6.600.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge reg. Siciliana n. 79 del 1975, e per l'importo di euro 1.450.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge reg. Siciliana n. 15 del 1986. Le disposizioni impugnate - imponendo a un dipartimento della Regione di accertare automaticamente le risorse realizzabili, per di più con riferimento a leggi regionali risalenti nel tempo e indefinite per quel che concerne l'individuazione dei settori dai quali esse deriverebbero - violano la regola virtuosa dettata dall'art. 53, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, che considera valida una partita attiva solo in presenza di un titolo giuridico appropriato e di una stima credibile. Ne conseguono la mancata copertura di una parte della spesa, e il pregiudizio dell'equilibrio del bilancio, con riverbero sul successivo risultato di amministrazione, che viene a peggiorare in misura pari all'entrata non realizzabile. Né le citate somme possono considerarsi correttamente iscritte, in quanto le pretese maggiori entrate si fondano sul mero avvio di procedure di recupero nei confronti degli istituti di credito relativamente a partite pregresse e risalenti nel tempo, per le quali non può parlarsi di obbligazione attiva perfezionata, potendosi invece presumere la probabile mancata realizzazione. La contabilizzazione in entrata di cespiti insussistenti amplia così artificiosamente le risorse disponibili, consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l'amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall'eccentrica operazione contabile. ( Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell'equilibrio il cui canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte. ( Precedente citato: sentenza n. 26 del 2013 ). È la correlazione tra la parte dell'entrata e quella della spesa a rendere indefettibile l'indicazione dei mezzi necessari per fronteggiare le spese di esercizio e assicurare una visione globale del bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate così da assicurare il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 1966 ). L'art. 81, terzo comma, Cost., pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. ( Precedente citato: sentenza n. 213 del 2008 ). L'equilibrio del bilancio presuppone la copertura economica delle spese, dal momento che ogni intervento programmato va sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano quindi una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale; la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia così in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012 ).

Massima n. 41883

Nel giudizio avente ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45, e 99, commi da 2 a 15 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano informazioni e producano documenti secondo l'ordinanza allegata alla decisione. Alla luce dei contrastanti argomenti sviluppati dalle parti e della mancata ostensione degli elementi indefettibili previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sussiste il dubbio che gli impugnati art. 31, commi 4 e 5, non siano conformi ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., quest'ultimo sotto il profilo della tutela della salute, e che comunque non sia assicurato neppure da parte dello Stato l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Anche le opposte posizioni delle parti riguardo le questioni afferenti all'art. 45 possono essere correttamente valutate solo con l'approfondimento di alcuni elementi che la Regione Siciliana deduce, ma non riesce a provare compiutamente, in modo sufficiente a contrastare le censure di non corrispondenza dell'articolo impugnato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Infine, in riferimento alle censure rivolte ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 dell'art. 99 indicato, in ordine alle contrapposte argomentazioni delle parti in causa, emerge l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, e pertanto si rende necessario ordinare incombenti alle parti, di indicare le ragioni che - a loro avviso - rendono compatibile o meno la disciplina giuridica delle risorse previste dalle norme impugnate con le nuove destinazioni e con il parametro di cui all'invocato art. 81, terzo comma, Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente l'erogazione di prestazioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.; inoltre, la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione. Ne consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici, in quanto la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale»;

dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano informazioni e producano documenti secondo l'allegata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Allegato:Ordinanza istruttoriaORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2018.Ritenuto quanto esposto nei punti del Considerato in diritto 2, 3, 5 e 6 della sentenza, cui è allegata la presente ordinanza.Considerato di dover conseguentemente espletare attività istruttoria al riguardo.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:a) in ordine all'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale),a.1.) la Regione Siciliana invii un estratto delle previsioni definitive del bilancio 2018 - debitamente attestato dalla propria Ragioneria - contenente l'"esatta perimetrazione" di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con analitica indicazione delle partite di entrata e di spesa e dei relativi stanziamenti inerenti ai diversi finanziamenti e alle diverse spese, secondo la classificazione del predetto art. 20;a.2.) il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, invii le risultanze del monitoraggio circa lo stato del finanziamento del Servizio sanitario nazionale nella Regione Siciliana contenente le risorse stanziate dallo Stato, quelle stanziate dalla Regione, nonché i reciproci flussi finanziari intervenuti tra le parti nell'esercizio 2018; ciò separando le somme assegnate secondo i criteri di classificazione previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011;a.3.) entrambe le parti forniscano informazioni circa le modalità con cui sono state calcolate le somme destinate ai LEA, la quota - in valore nominale e non percentuale - assegnata da ciascuna per tale finalità; la cronologia delle erogazioni di parte ministeriale - con particolare riguardo alla dimensione della retrocessione delle accise o dell'alternativo cespite nella misura di legge fissata a carico dello Stato - e quella delle erogazioni alle aziende sanitarie e ospedaliere da parte della Regione Siciliana;b) in ordine all'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,b.1.) la Regione Siciliana precisi con analitica chiarezza: le fonti normative del finanziamento del fondo e dell'imputazione al fondo stesso degli oneri pensionistici in discussione; i criteri di quantificazione della spesa, precisando gli oneri derivanti direttamente da sentenza passata in giudicato, quelli derivanti dall'estensione dei giudicati ai soggetti in analoghe condizioni, quelli eventualmente inerenti a soggetti le cui istanze giurisdizionali siano state rigettate; la posta di bilancio di imputazione degli oneri e gli specifici mezzi di copertura, entrambi debitamente attestati dalla Ragioneria;c) in ordine all'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,c.1.) la Regione Siciliana rediga un analitico prospetto sinottico contenente il raffronto tra l'originaria destinazione dei fondi strutturali e quella prevista dalle nuove ipotesi di cui al richiamato art. 99; indichi inoltre - per ciascun comma impugnato dallo Stato - la provenienza dei suddetti fondi (strutturali europei, nazionali di coesione, eventualmente regionali); indichi, altresì, se la disciplina inerente all'impiego degli stessi fondi sia, con riguardo alla loro provenienza, differenziata ovvero uniforme;c.2.) il Ministro dell'economia e delle finanze precisi analiticamente se i mutamenti di destinazione dei fondi strutturali previsti nell'art. 99 siano compatibili con le norme che ne regolano l'utilizzazione; inoltre, indichi quantitativamente - con riferimento al suddetto art. 99 - le risorse assegnate per l'esercizio 2018 in quota fondi europei e in quota fondi nazionali di coesione, precisando se la disciplina inerente all'impiego dei suddetti fondi sia, con riguardo alla loro provenienza, differenziata ovvero uniforme.F.to: Giorgio Lattanzi, PresidenteAldo Carosi, RedattoreFilomena Perrone, Cancelliere

Testo integrale

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