Corte costituzionale

Sentenza n. 192/2019

Corte cost., sent. 19 luglio 2019, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/2019
Data di deposito
19 luglio 2019
Data di decisione
5 giugno 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Toscana n. 32 del 29 giugno 2018
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Toscana n. 32 del 29 giugno 2018
  • art. 29, comma 9, ter, legge della Regione Toscana n. 1 del 8 gennaio 2009
  • art. 29, comma 9, quater, legge della Regione Toscana n. 1 del 8 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 42693

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio le disposizioni impugnate sono state modificate in modo considerato idoneo dal ricorrente a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati.

Massima n. 42694

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - nella parte in cui, inserendo il comma 9- ter nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione e che i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La disposizione impugnata prevede - in applicazione dell'art. 23- bis , comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - una particolare forma di mobilità dei lavoratori pubblici quale l'utilizzazione di personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla base di appositi protocolli, allo scopo di soddisfare sia le esigenze di una circolazione più efficiente e flessibile delle professionalità all'interno delle amministrazioni pubbliche (e delle imprese), sia il contenimento dei costi per il personale pubblico. A tal fine, la norma regionale impugnata disciplina aspetti dell'organizzazione amministrativa che, nell'ambito della propria competenza residuale, la Regione esercita seguendo obiettivi di efficienza e valorizzazione della professionalità di chi proviene da altre amministrazioni. Limitandosi, infine, a dare applicazione alla citata norma statale non si determina nemmeno alcuna disparità di trattamento, potendo le altre pubbliche amministrazioni seguire la soluzione delineata dalla norma impugnata.

Massima n. 42695

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, nella parte in cui, inserendo il comma 9- quater nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva, in caso di temporanea assegnazione di personale dirigenziale, ai fini del rispetto dei limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche. L'assegnazione temporanea in esame, sulla base di protocolli di intesa per singoli progetti, di cui all'art. 23- bis , comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, è prevista per la gestione di un progetto comune tra l'amministrazione e altri soggetti, pubblici o privati, che presuppone un interesse condiviso, per un tempo definito, al di fuori dell'ordinaria amministrazione. Per questo motivo il personale dirigente non ricopre posti di dotazione organica, poiché non rientra fra quanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'ente - non comportando l'assegnazione temporanea in esame la direzione di strutture burocratiche fondamentali preposte all'attività ordinaria dell'amministrazione - ma indirizza la sua attività alla realizzazione di un progetto specifico e "straordinario". Pertanto la norma regionale impugnata non lede nemmeno l'art. 3 Cost., potendo anche le altre amministrazioni orientare in tal senso la propria attività. ( Precedenti citati: sentenza n. 105 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9-ter e 9-quater nell'art. 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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