Corte costituzionale
Sentenza n. 188/2019
Corte cost., sent. 18 luglio 2019, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/2019
- Data di deposito
- 18 luglio 2019
- Data di decisione
- 5 giugno 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 41923
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, non determina profili di inammissibilità della questione la circostanza che l'ordinanza di rimessione non fornisca informazioni sulla fattispecie concreta che ha portato alla condanna per il reato in questione, né sulle ragioni della concessione dell'attenuante di lieve entità. La questione proviene infatti dal giudice della legittimità, che formula la censura in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito, risultando non implausibile affermare, come fa il rimettente in punto di rilevanza, che se dovesse escludersi il carattere "ostativo" del reato di cui all'art. 630 cod. pen, in quanto attenuato dalla lieve entità, potrebbe ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio penitenziario richiesto nel giudizio a quo , salve, ovviamente, le valutazioni del giudice di merito.
Massima n. 41924
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. L'argomento secondo il quale se la fattispecie in esame è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'articolo censurato, sul presupposto che la suddetta attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali - risulta incongruo. La concessione dell'attenuante in parola è infatti rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre una tale concessione non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di considerare un determinato reato di particolare allarme sociale, ricollegandovi un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019, n. 179 del 2017, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012; ordinanza n. 3 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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