Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2019

Corte cost., sent. 16 luglio 2019, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/2019
Data di deposito
16 luglio 2019
Data di decisione
5 giugno 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. e), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. h), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 14, comma 2, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 14, comma 2, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 14, comma 2, lett. e), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 7, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 7, comma 1, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 7, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 7, comma 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 7, comma 1, lett. f), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 5, comma 2, lett. i), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. a) n. 1), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. b) n. 1), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. b) n. 3), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. d) n. 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. d) n. 3), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. a) n. 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. b) n. 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. b) n. 3, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 6, comma 1, lett. d) n. 3, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 1, comma 17, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 4 del 12 gennaio 2017
  • art. 5, comma 2, bis, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016
  • art. 1, comma 17, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 4 del 12 gennaio 2017
  • art. 10, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42881

La normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur se a vocazione turistica univoca ed esclusiva, e sebbene interessi ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, deve necessariamente essere correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell'ambiente. Qualora infatti la legislazione regionale incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro n. 394 del 1991, la quale, costantemente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, detta gli standard minimi uniformi di tutela, che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius . ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017 ). Lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinseca nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011 ).

Massima n. 42882

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, commi 1 e 2, lett. b ), c ), d ), e ), h ) ed i ); 6, comma 1, lett. a ), n. 1), lett. b ), nn. 1) e 3), lett. d ), nn. 1) e 3 ); 7, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ) e f ); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lett. a ), b ) ed e ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, va escluso che le modifiche introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017 incidano sulle questioni in esame. Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione. L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della resistente induce a ritenerne non provata, infatti, la mancata applicazione, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo ius superveniens sia satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore . ( Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018 ).

Massima n. 42883

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5, commi 1 e 2, lett. b ), d ), e ) ed i ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. Le norme impugnate dal Governo, non prevedendo che le funzioni di organizzazione e gestione disciplinate dalle lettere indicate debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, riserve naturali e aree protette regionali, in conformità al loro piano e regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pongono in contrasto con gli artt. 6, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che dettano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale attraverso la previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili all'interno delle aree protette. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011 ).

Massima n. 42884

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5, comma 2, lett. b ), d ), e ), h ) ed i ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. Le norme impugnate dal Governo, legittimando interventi suddetti ad opera di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta indicato, contrastano con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché il nulla osta è lo strumento per mezzo del quale l'Ente può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.

Massima n. 42885

Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, comma 2, lettere b ), d ), e ), h ) ed i ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. Le disposizioni regionali sono impugnate nella parte in cui non prevedono che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali - sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, lì dove disciplina gli strumenti di tutela delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette. ( Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).

Massima n. 42886

Accolta, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. b ), d ), e ), h ) ed i ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Massima n. 42887

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. c ), d ), e ), h ) ed i ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che consente alle attività gestorie ivi disciplinate - ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi - di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette. L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 5 indicato, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all'interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all'amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro, in tal modo salvaguardando le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

Massima n. 42888

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 6, comma 1, lett. a ), n. 1), b), nn. 1) e 3), e d ), nn. 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica. Tali funzioni, di natura specificamente e immediatamente gestoria, contrastano con la legge quadro n. 394 del 1991, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, in quanto tale legge attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree attraverso l'approvazione del regolamento e del piano. ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018 ).

Massima n. 42889

Accolta, per violazione dell'art 117, secondo comma, lettera s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. a ), n. 1), b ), nn. 1) e 3), e d ), nn. 1) e 3), restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Massima n. 42890

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 7, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ) e f ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo affida ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di funzioni di gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette, in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991, che attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree.

Massima n. 42891

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ) e f ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Massima n. 42892

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui trova applicazione alle aree naturali protette, contrasta con il nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.

Massima n. 42893

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui tale nulla osta è necessario.

Massima n. 42894

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Massima n. 42895

Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette.

Massima n. 42896

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA). L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, indicato, esclude che tale programma possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consentendo di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991.

Massima n. 42897

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 14, comma 2, lett. a ), b ) ed e ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate dal Governo affidano al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti - dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - che, con riferimento al territorio delle aree protette, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare, ponendosi così in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991.

Massima n. 42898

Accolta, per violazione, dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lett. a ), b ), ed e ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 117, sesto comma, Cost.

Massima n. 42899

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 17, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha inserito il comma 2- bis all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo - statuendo che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dall'indicato art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, quali siano quelli di cui avvalersi, nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese - radica in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, attraverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.

Massima n. 42900

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lett. a ), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Massima n. 42901

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 17, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell'adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), l'indicazione delle attività da ritenere prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l'individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016, in tal modo radicando in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno delle aree protette, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.

Massima n. 42902

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), che ha inserito il comma 2-bis all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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