Corte costituzionale
Sentenza n. 179/2019
Corte cost., sent. 16 luglio 2019, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/2019
- Data di deposito
- 16 luglio 2019
- Data di decisione
- 23 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, ultimo periodo, legge della Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014
- art. 5, comma 9, legge della Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014
- art. 5, comma 4, ultimo periodo., legge della Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 42803
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza. Il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedente citato: sentenza n. 126 del 2018 ).
Massima n. 42804
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, il rimettente ha correttamente sollevato le questioni nei confronti del testo originario della norma censurata, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa. Infatti, le modifiche introdotte a opera dell'art. 1 della legge reg. Lombardia n. 16 del 2017 sono ininfluenti ai fini della decisione che a esso spetta, poiché l'oggetto del giudizio incidentale è un provvedimento da valutare in base al principio tempus regit actum . Inoltre, la motivazione dell'atto di rimessione contiene plausibili argomenti nel senso della natura innovativa delle disposizioni sopravvenute, escludendone il carattere retroattivo o interpretativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 52 del 2018 e n. 39 del 2018 ).
Massima n. 42805
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. p ), e 118 Cost. - dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, secondo il quale, nei casi in cui per i piani attuativi non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi. L'atto di rimessione non motiva sulla necessità di dare applicazione al comma censurato, anzi tale esigenza è da escludere in considerazione dei plurimi riferimenti alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, come descritta nell'atto di rimessione, dai quali si deduce che le situazioni considerate dal comma censurato non vengono in rilievo nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018 e ordinanza n. 202 del 2018 ).
Massima n. 42806
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata e insufficiente indicazione dei parametri di costituzionalità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. L'atto di promovimento esplicita in modo adeguato l'asserito contrasto con l'art. 5 Cost., nel combinato disposto con l'art. 118 Cost. e argomenta sul collegamento tra il criterio di allocazione della funzione urbanistica e il ruolo dell'ente comunale in quanto esponenziale del proprio territorio.
Massima n. 42807
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in merito alla violazione dell'art. 118 Cost., nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. L'atto di promovimento esplicita in modo adeguato il contrasto con tale parametro, non solo evocandolo nel combinato disposto con l'art. 5 Cost., ma svolgendo anche ulteriori e adeguate specifiche argomentazioni.
Massima n. 42808
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in merito alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost., nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. L'atto di promovimento esplicita in modo adeguato il contrasto con tale parametro, atteso che il rimettente lo ravvisa negli effetti della prescrizione normativa censurata sulla funzione urbanistica spettante al Comune.
Massima n. 42809
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'incertezza sulla disposizione oggetto delle censure, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Il rimettente non censura l'intero comma 4 poiché, in plurimi passaggi motivazionali, fa specifico riferimento solo al suo ultimo periodo, peraltro anche specificamente individuato, come prescrizione la cui eventuale dichiarazione di incostituzionalità produrrebbe effetti nel giudizio a quo .
Massima n. 42810
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita omessa indicazione, come parametro interposto, delle norme legislative statali a fondamento della specifica funzione fondamentale concretamente attribuita ai Comuni - nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Le questioni sono specificamente motivate in maniera adeguata e, inoltre, il complesso degli argomenti esposti dal giudice a quo , che cita copiosamente la giurisprudenza rilevante al riguardo, consente agevolmente di ritenere che la funzione fondamentale di pertinenza del Comune ascritta al parametro evocato è quella della pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Ai fini dell'ammissibilità della censura sulla legge regionale non è richiesta anche la formale indicazione delle norme attributive della funzione fondamentale, trattandosi peraltro di materia rimessa alla competenza esclusiva statale.
Massima n. 42811
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita formulazione di due domande in via alternativa e non subordinata, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Le censure alle quali si riferisce l'eccezione costituiscono, piuttosto, argomenti a sostegno dell'unitario contrasto ravvisato con il principio di sussidiarietà verticale, espresso dal combinato disposto degli artt. 5 e 118 Cost.; si tratta di profili tra loro connessi e comunque convergenti nel "verso" dell'eventuale pronuncia di fondatezza delle questioni.
Massima n. 42812
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Dall'atto di rimessione emerge che il Consiglio di Stato ha correttamente utilizzato i suoi poteri di interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della decisione, escludendo la lettura propostane dalle parti del giudizio principale, mentre l'argomentare, da parte della difesa eccipiente, le diverse opzioni che il rimettente avrebbe potuto considerare, finisce per entrare nella valutazione del merito della questione. Infatti, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2018, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).
Massima n. 42813
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del combinato disposto dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., con riguardo al principio di sussidiarietà verticale, l'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente. La sospensione - nel periodo occorrente alla integrazione dei contenuti del piano territoriale regionale (PTR) e al successivo adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani di governo del territorio (PGT) - della potestà comunale di apportare modifiche ai contenuti edificatori del documento di piano assume sul piano giuridico un carattere temporalmente limitato, ma indefinito nella sua ampiezza, risultando collegata al concretizzarsi del processo di adeguamento, per il quale i termini previsti dalla sequenza procedimentale individuata dalla legge regionale indicata hanno carattere meramente ordinatorio. In questo modo la norma censurata dal Consiglio di Stato, senza prevedere alcuna possibilità di interlocuzione con il livello di governo superiore, impedisce al Comune di esercitare la potestas variandi anche quando questo intenda svolgerla nella stessa direzione dei principi di coordinamento fissati dal legislatore regionale, ma "in anticipo" rispetto alla prevista applicazione a regime. Essa, pertanto, non supera il test di proporzionalità con riguardo all'adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all'autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa - la potestà pianificatoria - che il legislatore statale ha individuato come suo connotato fondamentale. ( Precedenti citati: sentenza n. 126 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, anche se la funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesso al riconoscimento del principio dell'autonomia comunale, ciò non comporta, tuttavia, che la legge regionale non possa intervenire a disciplinarla, anche in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, e financo a conformarla in nome della verifica e della protezione di concorrenti interessi generali collegati a una valutazione più ampia delle esigenze diffuse sul territorio. Anche dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, l'autonomia dei Comuni non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali. È anche espressamente escluso che il "sistema della pianificazione" assurga a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale - che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali - di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018, n. 160 del 2016, n. 46 del 2014, n. 378 del 2000, n. 286 del 1997 e n. 83 del 1997 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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