Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2019
Corte cost., sent. 12 luglio 2019, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2019
- Data di deposito
- 12 luglio 2019
- Data di decisione
- 3 aprile 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:176
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41423
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per aver il rimettente richiesto una pronuncia manipolativa indicando una soluzione non costituzionalmente obbligata in una materia, quale quella degli istituti processuali, riservata alla discrezionalità del legislatore. Dal tenore complessivo della motivazione della ordinanza di rimessione emerge con chiarezza il verso delle censure, che mirano all'esclusione dell'esercizio della giurisdizione penale, in termini di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen., o comunque al suo ridimensionamento a favore dell'ipotizzato riconoscimento della facoltà di impugnazione della parte civile innanzi al giudice civile, qualora la vicenda penale in senso stretto si sia esaurita con una pronuncia, non impugnata dal pubblico ministero, pienamente favorevole all'imputato. L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure, anche con riferimento alla materia processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 175 del 2018 ).
Massima n. 41424
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Posta la connotazione di separatezza e accessorietà dell'azione civile secondo la sede - civile o penale - in cui è proposta, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Tale giudice, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. Né l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale può desumersi dall'art. 622 cod. proc. pen., in quanto la deviazione dalla regola generale nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione. Su un piano diverso, rileva il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia.
Massima n. 41425
Nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi. L'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 26 del 2007 e n. 474 del 1993; ordinanza n. 32 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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