Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2019

Corte cost., sent. 25 giugno 2019, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2019
Data di deposito
25 giugno 2019
Data di decisione
17 aprile 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
  • legge n. 140 del 28 maggio 1997
  • art. 12, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 41045

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della Federazione Confsal-Unsa nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Nella specie l'interveniente - che non riveste la qualità di parte del giudizio principale - non vanta un interesse qualificato (diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo ), ma soltanto un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare ? senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità ? soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In tale prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2018 e n. 77 del 2018; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 248 del 2018, con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018 ).

Massima n. 41046

Il sopravvenuto art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, che, al ricorrere di determinati presupposti, prevede la facoltà per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di richiedere il finanziamento di una somma, pari all'importo massimo di 45.000,00 euro, dell'indennità di fine servizio maturata, non altera i termini delle questioni proposte nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, le quali si incentrano sui tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio, tempi che lo ius superveniens non interviene a modificare.

Massima n. 41047

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Tali previsioni non sono applicabili al giudizio principale, poiché quest'ultimo verte sul ricorso proposto da una dipendente del Ministero della giustizia che, essendo stata collocata in pensione "per anzianità", percepisce, in base al medesimo art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, il trattamento di fine servizio decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendo accedere al più favorevole termine di dodici mesi previsto per le ipotesi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio o dell'anzianità massima di servizio. Da tale circostanza discende che anche l'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in tema di pagamento rateale, pur provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro concatenate di soglie crescenti, deve essere scrutinato dalla sola peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale, ovvero la specifica ipotesi in cui il termine di liquidazione sia pari a ventiquattro mesi.

Massima n. 41048

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Il lavoro pubblico non è assimilabile al lavoro privato, in quanto incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.); il legislatore pertanto ben può, nel suo apprezzamento discrezionale, adottare misure che, come la disincentivazione dei pensionamenti anticipati, tengano conto anche delle esigenze di finanza pubblica. Nel caso di specie l'intervento del legislatore - che si colloca in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria - non valica i limiti posti dai princìpi di ragionevolezza e di proporzione, in quanto si fonda su un presupposto non arbitrario (scoraggiare le cessazioni anticipate del rapporto di lavoro), è temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela (cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente) e prevede una graduale progressione delle dilazioni (via via più ampie con l'incremento delle indennità, in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti). ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2018, n. 104 del 2018, n. 39 del 2018, n. 23 del 2017, n. 366 del 2006, n. 91 del 2004 e n. 416 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008 ).

Massima n. 41049

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria, connotata da identità di natura, funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. Esse rappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio. Nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ., le indennità erogate nel settore pubblico presentano la natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto, nonché dal momento della loro corresponsione, legato al venir meno della retribuzione. Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità, le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa. La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perché trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell'esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2003, n. 459 del 2000, n. 243 del 1997, n. 106 del 1996 e n. 243 del 1993 ).

Massima n. 41050

La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio - per i quali restano impregiudicate le questioni dichiarate inammissibili nell'ambito dell'odierno giudizio incidentale di legittimità costituzionale - la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate "attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa", rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana. Pertanto la Corte costituzionale non può esimersi dal segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'àmbito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare. ( Precedenti citati: sentenza n. 106 del 1996 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Federazione Confsal-Unsa;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l'ente erogatore provveda «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall'impiego «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l'ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall'impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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