Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2019
Corte cost., sent. 21 giugno 2019, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2019
- Data di deposito
- 21 giugno 2019
- Data di decisione
- 7 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 27 marzo 2018
- art. 7, comma 11, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 27 marzo 2018
- art. 27, comma 3, ter, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 95, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 96, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 42413
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale del comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione. Nel caso di specie non rilevano le specifiche limitazioni in materia di derivazioni di acque pubbliche fatte oggetto di deroga da parte della legge regionale impugnata, e non prese in esame dal ricorrente, quanto invece la competenza legislativa a intervenire nella materia della tutela delle acque. Si deve escludere quindi che i termini della questione non risultino sufficientemente chiari e definiti.
Massima n. 42414
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale del comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del parametro evocato. Il ricorrente muove da una prospettiva di radicale esclusione di qualsivoglia competenza regionale statutaria e omette, di conseguenza, di illustrare le ragioni dell'applicabilità alla Regione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione anziché di quelle dello statuto speciale; né tale argomentazione si tramuta in un'anticipazione della valutazione del merito delle questioni, restando necessariamente limitata a una sommaria delibazione dell'ambito materiale di pertinenza. Sulla base dei criteri di valutazione anzidetti, l'argomentazione non è implausibile e assolve all'onere di motivazione gravante sul ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019 e n. 252 del 2016 ). L'onere di motivazione nel giudizio in via principale va assolto in modo adeguato, escludendo l'ammissibilità del ricorso quando il ricorrente non argomenti né chiarisca a quale dei parametri indicati intende fare riferimento, e perché essi - o uno di essi - assumano rilievo, mentre è ritenuto ammissibile quel ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. L'adeguatezza della argomentazione sull'inesistenza di competenze statutarie regionali può essere "dedotta" a sua volta dal riferimento a uno o più elementi indiziari, quali l'indicazione nel ricorso dei parametri statutari potenzialmente e astrattamente "incisi" o comunque genericamente pertinenti, o l'indicazione della giurisprudenza costituzionale che riconduce alla competenza legislativa statale le norme nella materia di cui si discute, o l'evidente inutilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, in ragione del contenuto della norma impugnata e della natura del parametro evocato. ( Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 168 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2016, n. 58 del 2016 e n. 142 del 2015; ordinanza n. 247 del 2016 ).
Massima n. 42415
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 95 e 96 cod. ambiente, l'art. 7, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, che consente una deroga a talune limitazioni contenute nel piano regionale di tutela delle acque alle nuove concessioni di derivazione d'acqua, prevedendo che le dette limitazioni non si applichino alle istanze di concessione presentate prima della data di approvazione del piano stesso. La contestualità tra l'iter di approvazione della legge regionale impugnata e di quello del piano, svolti e conclusi nello stesso lasso di tempo, induce a ritenere che la prima sia stata adottata per venire incontro a specifiche esigenze emerse nell'approvazione del secondo. Da ciò si deduce come la Regione ha violato il riparto di competenze in materia di tutela delle acque, in base al quale le Regioni, che possono adottare le prescrizioni del piano di tutela delle acque ritenute opportune alla luce degli obiettivi indicati dalle autorità di bacino e sempre nel rispetto del quadro normativo statale, non possono escludere o circoscrivere l'ambito di operatività del piano stesso, giacché ciò comporterebbe l'elusione - totale o parziale - del vincolo della legge statale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela delle acque, funzionale alla garanzia delle esigenze unitarie cui è preordinata la individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2017, n. 86 del 2014 e n. 1 del 2010 ). Il piano di tutela delle acque costituisce uno strumento fondamentale di programmazione, attuazione e controllo per l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenza n. 44 del 2011, n. 254 del 2009, n. 251 del 2009, n. 246 del 2009 e n. 232 del 2009 ).
Massima n. 42416
Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 119 Cost., dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, con il quale è stato introdotto il comma 3- ter dell'art. 27 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 3- bis - che, benché abrogati a decorrere dal 1° maggio 2019, non escludono nel periodo di vigenza l'applicazione della norma impugnata - possono stipulare con i Comuni, sul cui territorio essi sono situati, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo. Dalla ricostruzione delle censure e del quadro normativo si deduce che il ricorrente contesta una scelta legislativa (quella di prevedere un indennizzo, ora esteso anche ai gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, APEA, ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 e ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001) in realtà già operata con una norma - l'art. 27 citato - presente nell'ordinamento regionale fin dal 2017 e non tempestivamente impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 241 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 372 del 2003 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze