Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2019
Corte cost., sent. 19 giugno 2019, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2019
- Data di deposito
- 19 giugno 2019
- Data di decisione
- 21 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:150
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41415
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione e ponderazione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 17 del d.lgs. n. 271 del 1989, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria instaurato a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, si applichino i termini per la promozione e la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 (rispettivamente pari a centottanta e novanta giorni). Il giudice a quo non considera che il quadro normativo di riferimento è stato profondamente innovato dalla legge n. 97 del 2001, il cui art. 5, comma 4, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza civile e amministrativa, ha in sostanza riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - inclusa quella dei termini di inizio (o di prosecuzione) e di conclusione del procedimento disciplinare - prevedendone l'applicabilità a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato, relativamente ai procedimenti disciplinari destinati a sfociare in qualsiasi tipologia di sanzione. La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, precludendone lo scrutinio. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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