Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2019

Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/2019
Data di deposito
29 maggio 2019
Data di decisione
17 aprile 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, comma 2, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
  • art. 30, decreto legislativo n. 249 del 1° agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 42493

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006. L'ordinanza di rimessione ha motivatamente e non implausibilmente escluso che la destituzione del notaio possa essere sostituita dalla meno grave sanzione della sospensione in presenza delle circostanze attenuanti previste dall'art. 144 della legge n. 89 del 1913 e ciò in ragione dell'affermata specialità della disposizione censurata, che - in caso di recidiva reiterata nell'illecito disciplinato dal primo comma dello stesso art. 147 - prevede sia "sempre" applicata la destituzione. L'astratta prospettabilità di un'interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo non inficia l'ammissibilità della questione, risultando a tal fine sufficiente che il giudice esplori la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente. Invero, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che la verifica dell'esistenza e della correttezza di interpretazioni alternative è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2017, n. 194 del 2017, n. 180 del 2017, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017, n. 111 del 2016, n. 95 del 2016, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 42494

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, in quanto prevede che la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per uno degli illeciti disciplinari previsti dal primo comma del medesimo articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi dall'ultima violazione. La sanzione fissa della destituzione nella peculiare ipotesi prevista dalla disposizione censurata non può ritenersi manifestamente sproporzionata - in un'ottica di gradualità della risposta sanzionatoria - in quanto l'obbligatoria applicazione della massima sanzione scatta soltanto quando il notaio si sia reso responsabile, per la terza volta nell'arco di un decennio, di uno degli illeciti disciplinari previsti dal primo comma dell'art. 147 e alla specifica condizione che per i primi due egli sia stato condannato non già alla mera censura ma alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione, dimostrandosi così inadeguato rispetto agli standard richiesti da una professione destinata a garantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto, e nella quale i consociati debbono poter riporre un particolare ed elevato grado di fiducia; ciò tanto più che al notaio destituito non è precluso ottenere la riabilitazione all'esercizio della professione. Deve di conseguenza ritenersi non fondata anche la censura di violazione del diritto di difesa, giacché la dedotta impossibilità per il notaio incolpato di chiedere l'applicazione di una sanzione più adeguata al caso costituisce il mero riflesso della preclusione stabilita sul piano sostanziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2018, n. 268 del 2016, n. 170 del 2015, n. 112 del 2014, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 971 del 1988; sentenze n. 234 del 2015 e n. 40 del 1990, con riferimento alla specifica materia della responsabilità disciplinare dei notai ). La giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione delle pene, che considera con sfavore gli automatismi sanzionatori, in quanto normalmente inidonei ad assicurare che la pena sia commisurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità del fatto, si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., e ha come necessario referente il principio della funzione rieducativa della pena, non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 197 del 2018 e n. 281 del 2013; ordinanza n. 169 del 2013 ). Le sanzioni disciplinari possono essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri. ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018 ). I principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall'art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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