Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2019

Corte cost., sent. 31 gennaio 2019, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2019
Data di deposito
31 gennaio 2019
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 93-ter, comma 1, bis, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
  • art. 1, comma 495, lett. c), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 8, comma 2, legge n. 287 del 10 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 40719

È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio nazionale del notariato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1- bis , della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c , della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, i quali esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. L'interveniente, pur estraneo al giudizio a quo, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il CNN è per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei princìpi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli notarili, e che è rappresentante istituzionale del notariato italiano. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 275 del 2017 e n. 85 del 2017; ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017 e n. 16 del 2017, n. 237 del 2013 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

Massima n. 40720

Riguardo ai presupposti perché, ai sensi degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, le nozioni di "giudice" e di "giudizio" sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale in modo elastico tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente in una "zona grigia" tra le categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, e ciò per consentire il promovimento del giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali. In particolare, si è ritenuto che i preminenti interessi pubblici della certezza del diritto e dell'osservanza della Costituzione impediscano di trarre dalla distinzione - sovente incerta - tra le varie di categorie di giudizi e processi conseguenze così gravi come l'esclusione del giudizio incidentale. L'affermazione piena del principio di costituzionalità ha richiesto l'allargamento dei concetti di giudice o di giudizio anche in presenza di mere zone "d'ombra", allo scopo di ammettere allo scrutinio della Corte costituzionale leggi che, per altra via, verrebbero ad essa più difficilmente sottoposte; e ha comportato altresì l'utilizzazione delle categorie del giudice e del giudizio "ai limitati fini " o "ai soli fini" della legittimazione a promuovere incidenti di costituzionalità, così implicitamente ammettendo che esse possano differire da quelle valide a fini diversi o più generali. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è giunta ad affermare che, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che esista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Peraltro, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., ha costituito argomento decisivo per negare nei casi dubbi la natura giurisdizionale - e conseguentemente la legittimazione - di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 1976, n. 121 del 1966 e n. 129 del 1957; n. 89 del 2017 e n. 181 del 2015; n. 262 del 2017, n. 213 del 2017 e n. 12 del 1971; n. 376 del 2001, n. 387 del 1996 e n. 83 del 1966; n. 44 del 1968 ).

Massima n. 40721

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, poiché - a differenza di altri organi ritenuti legittimati dalla giurisprudenza costituzionale pur se non incardinati in un ordine giudiziario - è priva dell'essenziale requisito della terzietà. Infatti, né la veste processuale che l'AGCM assume davanti al giudice amministrativo - di parte resistente all'impugnazione dei suoi provvedimenti (artt. 133, comma 1, lett. l , e 134, comma 1, lett. c , cod. proc. amm.) e di parte processuale ricorrente per l'impugnazione degli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme antitrust (art. 21- bis della legge n. 287 del 1990, introdotto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011) - né la legittimazione a stare in giudizio, spettante ad essa e non ai suoi uffici inquirenti, sono compatibili con la posizione di giudice, la quale postula l'estraneità alla situazione sostanziale ed esclude qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. Deve altresì escludersi l'esigenza di configurare l'AGCM come giudice "ai limitati fini" di garantire il rispetto del principio di costituzionalità, costituendo il giudizio davanti al TAR una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in cui può essere promossa la questione di legittimità costituzionale, pur se su iniziativa, del tutto discrezionale, del soggetto privato segnalante, parte non necessaria del procedimento. La veste processuale di parte riflette, del resto, la funzione amministrativa discrezionale attribuita all'Autorità, il cui esercizio - lungi dall'essere neutrale - comporta la ponderazione dell'interesse pubblico specifico alla tutela della concorrenza e del mercato, di cui l'ACGM è portatrice, con gli altri interessi pubblici e privati in gioco, nell'ambito di un contraddittorio che resta di natura verticale, perché il privato si confronta con un soggetto che, nell'irrogazione della sanzione, non è in posizione di parità.

Massima n. 40722

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di legittimazione del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93- ter , comma 1- bis , della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c , della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, censurati dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 106, par. 2 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge n. 130 del 2008), in quanto esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. Dalla pur elastica giurisprudenza costituzionale emerge che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario, ma sempre in presenza dell'essenziale requisito della terzietà, che nel caso dell'AGCM invece manca.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come introdotto dall'art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 4 dicembre 2018ORDINANZAVisto l'atto di intervento del Consiglio nazionale del notariato.Considerato che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le sentenze n. 180 del 2018, n. 275 e n. 85 del 2017, nonché le ordinanze allegate alle sentenze n. 29 e n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che tale è il caso di specie, poiché, da un lato, la questione di legittimità costituzionale cade su disposizioni che esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare, e il Consiglio nazionale del notariato è, per legge, attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei princìpi e delle norme deontologiche applicate, in sede disciplinare, dai consigli medesimi; e, dall'altro, il Consiglio nazionale del notariato è rappresentante istituzionale del notariato italiano (sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale del notariato.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze