Corte costituzionale
Sentenza n. 122/2019
Corte cost., sent. 20 maggio 2019, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/2019
- Data di deposito
- 20 maggio 2019
- Data di decisione
- 2 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 21 dicembre 2012
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 42521
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. Il rimettente ha sufficientemente motivato nel senso che la pretesa tributaria della Regione trova fondamento nella disposizione censurata, per cui non è implausibile ritenere che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale possa incidere sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, derivandone perlomeno un cambiamento del quadro normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2013 e n. 390 del 1996 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. Nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 71 del 2015 e n. 41 del 2011 ).
Massima n. 42522
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di pertinenza del parametro evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. Il riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., piuttosto che all'art. 117, quarto comma, Cost., emerge in modo sufficientemente chiaro, ancorché implicito, dal contesto della ordinanza di rimessione, che, già in sé piuttosto succinta, richiama diffusamente la sentenza n. 288 del 2012 che, proprio in relazione a tale parametro, ha statuito i principi che il giudice a quo vorrebbe far valere in relazione alla fattispecie che è chiamato ad applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2018, n. 32 del 2018 e n. 288 del 2012 ).
Massima n. 42523
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ) e 119, secondo comma, Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 285 del 1992, e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna implicitamente richiedendo la suddetta iscrizione, non prevista dalla legge statale, anche per l'esenzione dei veicoli rientranti nel sottoinsieme costituito dai veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico lede la competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello Stato e non rispetta i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto restringe in modo evidente la portata della fattispecie agevolativa statale, e, modificandola in peius , eccede il vincolo dei «limiti massimi di manovrabilità» previsti dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011. La declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda, tuttavia, quella parte della norma regionale che amplia la portata dell'esenzione prevista dalla legge statale, poiché le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterare i presupposti strutturali della tassa in parola e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2018, n. 169 del 2017, n. 118 del 2017, n. 288 del 2012, n. 323 del 2011, n. 102 del 2008 e n. 455 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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