Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2019

Corte cost., sent. 16 maggio 2019, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2019
Data di deposito
16 maggio 2019
Data di decisione
19 marzo 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 29 marzo 2018
  • art. 9, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 29 marzo 2018
  • art. 16, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • art. 17, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 29 marzo 2018
  • art. 52, comma 2, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • art. 52, comma 2, lett. h), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • art. 52, comma 2, lett. i), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998
  • art. 52, comma 2, lett. j), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998

Parametri

Massime

Massima n. 42275

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), l'art. 12-bis, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, inserito dall'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, nella parte in cui consente di non sottoporre né a valutazione ambientale strategica (VAS) né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del Piano regolatore generale vigente. Il legislatore regionale, trasferendo la disciplina in tema di VAS riferita ai piani urbanistici nella legge urbanistica regionale (legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998), non ha considerato che la VAS si sviluppa secondo una logica diversa da quella della pianificazione, non attenendo tanto ai termini della conformità del piano urbanistico, bensì a quelli della compatibilità, verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. La disposizione impugnata, infatti, nella parte in cui stabilisce la predetta automatica esclusione dalla VAS contraddice il vincolo recato dagli artt. 6, commi 2, lett. a), e 3, e 12 del cod. ambiente - norme fondamentali delle riforme economico-sociali - anche alla competenza legislativa primaria regionale in tema di tutela del paesaggio, non potendosi aprioristicamente e astrattamente affermare la inoffensività sull'ambiente di interventi in ragione della loro modesta entità, occorrendo concretamente accertare se questi sono in grado di produrre un impatto significativo sull'ambiente. Né, infine, è convincente la prospettata simmetria contenutistica tra la norma impugnata e l'art. 16 della legge urbanistica, che ai fini della semplificazione, richiede non solo che lo strumento attuativo non comporti alcuna variante, ma anche che il piano sovraordinato contenga una puntuale serie di prescrizioni che giustificano l'esonero dalla duplicazione della valutazione ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 197 del 2014, n. 58 del 2013, n. 164 del 2009 e n. 378 del 2007 ).

Massima n. 42277

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), l'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che stabilisce che le varianti non sostanziali al Piano regolatore generale (PRG) non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. Diversamente dalla disciplina regionale previgente, la norma impugnata dal Governo esclude, in via generale e astratta, un'intera categoria di varianti, che invece - rientrando tra le "modifiche minori" ai piani di cui all'art. 6, commi 2, lett. a ), e 3, del cod. ambiente - vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla VAS, sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull'ambiente, ivi stabilito. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a VAS basato su un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2014 ).

Massima n. 42278

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 52, comma 2, lett. a ), h ), i ) e j ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che individua gli interventi consentiti nei centri storici (zone territoriali di tipo A) in assenza degli strumenti attuativi del PRG e previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle norme statali o regionali. Le disposizioni impugnate, rientrando nella materia urbanistica, di competenza primaria regionale, non si discostano dal principio desumibile dall'art. 9, comma 2, t.u. edilizia, norma fondamentale di riforma economico-sociale. Non si è, infatti, in presenza di elementi tali da far desumere che, in modo arbitrario o irrazionale, gli interventi consentiti dal legislatore regionale non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo di suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere. Essi ne rappresentano, piuttosto, un legittimo svolgimento nella direzione di una riqualificazione urbana, trattandosi, peraltro, di interventi subordinati al rilascio del previo parere delle strutture regionali competenti, nel caso di immobile tutelato. Né è appropriata la censura relativa all'asserito contrasto con la normativa statale sulla tutela dell'ambiente in quanto l'evocata norma interposta non vi è direttamente inerente, attenendo alla materia edilizia e non a quella della tutela dell'ambiente, se non forzandone il carattere di trasversalità, fino a ricomprendervi tutto ciò che materialmente incide sul territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018 e n. 68 del 2018 ). La giurisprudenza costituzionale ha individuato la specifica finalità dell'art. 9, comma 2, del t.u. edilizia nell'esigenza di salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio; ha, poi, ulteriormente specificato il principio ricavabile dal medesimo comma 2 dell'art. 9 affermando che gli interventi di recupero consentiti dalla disposizione censurata non implicano consumo di suolo mediante l'esercizio di attività di nuova edificazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018 e n. 68 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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