Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2019

Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/2019
Data di deposito
10 maggio 2019
Data di decisione
20 marzo 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
  • art. 2, comma 136, lett. d), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
  • legge n. 286 del 24 novembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 42268

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d ), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». L'odierna ordinanza elimina le carenze in precedenza riscontrate per insufficiente descrizione della fattispecie nonché per carenza dei necessari requisiti di chiarezza e univocità del petitum , perché offre gli elementi sufficienti per comprendere, da un lato, la rilevanza della norma censurata per la definizione del giudizio a quo e, dall'altro, che le questioni vanno riferite al minimo edittale, sull'implicito presupposto che, nei confronti dell'opponente nel processo principale, anche l'applicazione del limite minimo non sarebbe conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione, che si assumono violati. ( Precedente citato: ordinanza n. 148 del 2015, con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione precedentemente già proposta dallo stesso rimettente nell'ambito dello stesso giudizio a quo ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pronuncia di inammissibilità - di carattere non decisorio e basata su ragioni che il rimettente può rimuovere - non preclude la possibilità di riproporre le medesime questioni, posto che in tal caso la riproposizione non contrasta col disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).

Massima n. 42269

L'ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio , idonea a essere assunta come tertium comparationis ), quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, restando l'aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione afferente al merito delle questioni. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». Il giudice a quo indica, nel corpo dell'ordinanza, le previsioni sanzionatorie suscettibili di fungere da punti di riferimento dell'intervento manipolativo richiesto. ( Precedenti citati: sentenze n. n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018 ).

Massima n. 42270

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d ), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». La severità, anche nel minimo, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata non è sufficiente per qualificare la scelta operata dal legislatore come manifestamente irragionevole o arbitraria, poiché la sanzione colpisce, con finalità repressive, una condotta che presenta profili di particolare rilievo (omessa comunicazione degli elementi richiesti dall'autorità competente nell'ambito del controllo sulle delicate attività di gestione delle reti e di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico). Inoltre, si deve escludere che sia irragionevole sottoporre allo stesso trattamento piccoli e grandi imprenditori del settore, poiché la particolare ampiezza della "forbice" tra minimo e massimo edittale consente all'autorità chiamata ad irrogare la sanzione di calibrarne in concreto la misura in rapporto alla maggiore o minore gravità della violazione e di differenziarla, se del caso, anche in considerazione delle dimensioni dell'impresa, le quali possono influire sulla valutazione della condotta degli autori della stessa violazione. Infine, non è pertinente il riferimento, operato dal rimettente, alle sanzioni riservate all'attività radiotelevisiva in «ambito locale», definita all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, per la diversità della materia e per la specificità della relativa disciplina. ( Precedente citato: ordinanza n. 109 del 2004 ).

Massima n. 42271

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». Le ipotizzate conseguenze della quantificazione legislativa della misura della sanzione censurata - tali per cui l'indiscriminato inasprimento della sanzione indurrebbe gli autori dell'illecito a promuovere giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, con aggravio del contenzioso giudiziario e mancato soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'amministrazione - derivano in linea fattuale da scelte difensive soggettive (quanto all'aggravio del contenzioso) e dall'eventuale effettiva insolvenza o incapienza patrimoniale dei responsabili dell'illecito (quanto alle difficoltà di riscossione delle sanzioni pecuniarie) e si risolvono quindi in un - indimostrato - mero inconveniente di fatto, inidoneo a determinare un problema di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 157 del 2014, ordinanza n. 206 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 65 del 2014 e n. 272 del 2008; ordinanze n. 158 del 2014, n. 84 del 2011 e n. 408 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevate dal Tribunale ordinario di Livorno, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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