Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2019

Corte cost., ord. 13 novembre 2019, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/2019
Data di deposito
13 novembre 2019
Data di decisione
25 settembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40822

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui - assicurando al cittadino non abbiente il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate - non dispone che, nell'ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'autodifesa personale, al richiedente si debba anticipare il solo contributo unificato. La previsione di una soglia reddituale per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore - costituisce un oggettivo criterio selettivo per individuare le persone non abbienti che beneficiano dell'istituto. La possibilità della difesa personale in alcune controversie non costituisce ragione giustificativa per limitare il beneficio in esame al solo esonero dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, ben potendo tali controversie richiedere in concreto la competenza professionale della difesa tecnica che assicura l'effettività della tutela giurisdizionale.

Massima n. 41888

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nella fattispecie in esame, la non censurata norma secondo cui il Comune resistente può scegliere di difendersi avvalendosi di un proprio funzionario o procedendo alla nomina di un avvocato, senza che ciò non pregiudichi la sua tutela giurisdizionale (in ordine al quale il rimettente non specifica neppure se si sia costituito in giudizio) e comunque ciò costituisce circostanza non rilevante al fine della tutela giurisdizionale del ricorrente e ininfluente al fine dell'applicazione da parte del giudice a quo della disposizione denunciata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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