Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2019
Corte cost., ord. 24 luglio 2019, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2019
- Data di deposito
- 24 luglio 2019
- Data di decisione
- 15 luglio 2019
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett. a), legge della Regione Puglia n. 48 del 3 ottobre 2018
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 9, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 19, comma 1, lett. b), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 19, comma 1, lett. c), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 30, comma 5, lett. c), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 23, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 5, decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- legge n. 18 del 3 marzo 2009
Massime
Massima n. 40681
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a ), della legge reg. Puglia n. 48 del 2018, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. e in relazione agli artt. 5, 9, 19, lett. b ) e c ), e 30, par. 5, lett. c ), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, all'art. 23, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e all'art. 5 del d.m. n. 236 del 1989. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva sostituzione della disposizione impugnata). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 61 del 2019, n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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