Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2019

Corte cost., ord. 24 luglio 2019, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
202/2019
Data di deposito
24 luglio 2019
Data di decisione
15 luglio 2019
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett. a), legge della Regione Puglia n. 48 del 3 ottobre 2018

Parametri

  • art. 2, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 5, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 9, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 19, comma 1, lett. b), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 19, comma 1, lett. c), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 30, comma 5, lett. c), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 23, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • art. 5, decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • legge n. 18 del 3 marzo 2009

Massime

Massima n. 40681

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a ), della legge reg. Puglia n. 48 del 2018, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. e in relazione agli artt. 5, 9, 19, lett. b ) e c ), e 30, par. 5, lett. c ), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, all'art. 23, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e all'art. 5 del d.m. n. 236 del 1989. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva sostituzione della disposizione impugnata). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 61 del 2019, n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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