Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2019

Corte cost., ord. 16 luglio 2019, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
182/2019
Data di deposito
16 luglio 2019
Data di decisione
6 giugno 2019
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 4, bis, decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013
  • legge n. 13 del 21 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 42310

È ordinata la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di Trento per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4- bis , del d.l. n. 149 del 2013, conv., con modif., in legge n. 13 del 2014, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 Cost., nella parte in cui consente ai membri del Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19% per le erogazioni in denaro anche se non liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro). Il sopravvenuto secondo periodo del comma censurato, aggiunto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, nel disporre che «continuano a considerarsi detraibili» i versamenti in denaro, tracciabili, effettuati «anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti politici beneficiari delle erogazioni medesime», ha arricchito il quadro normativo rilevante. In forza della retroattività dello ius superveniens , si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete valutare se la fattispecie "donazione interessata" dedotta nel giudizio a quo possa accedere al regime di detraibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 154 del 2018, n. 244 del 2017, n. 266 del 2015, n. 253 del 2014, n. 316 del 2012 e n. 458 del 2006 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, sezione quarta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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