Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2019

Corte cost., ord. 27 giugno 2019, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/2019
Data di deposito
27 giugno 2019
Data di decisione
4 giugno 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 42645

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo - dell'art. 10, comma 1- bis , della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, che, nel disciplinare l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, comprende, tra gli altri, il direttore generale di ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina. L'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018 e n. 143 del 2010 ).

Massima n. 42646

Dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1- bis , della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, restano assorbiti gli altri motivi di inammissibilità dedotti dalla difesa della parte privata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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