Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/2019
Corte cost., ord. 27 giugno 2019, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/2019
- Data di deposito
- 27 giugno 2019
- Data di decisione
- 4 giugno 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
Parametri
Massime
Massima n. 42645
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo - dell'art. 10, comma 1- bis , della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, che, nel disciplinare l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, comprende, tra gli altri, il direttore generale di ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina. L'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018 e n. 143 del 2010 ).
Massima n. 42646
Dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1- bis , della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, restano assorbiti gli altri motivi di inammissibilità dedotti dalla difesa della parte privata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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