Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2019

Corte cost., ord. 19 giugno 2019, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/2019
Data di deposito
19 giugno 2019
Data di decisione
23 maggio 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2016

Parametri

  • art. 23, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 3, Costituzione
  • art. 101, comma 2, Costituzione

Massime

Massima n. 42643

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016. Pur in assenza di specifica e testuale disposizione, le ordinanze di rimessione sono state comunque notificate al Presidente della Giunta regionale, oltre che comunicate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Massima n. 42644

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per mancato esperimento dell'interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, che modifica l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, in materia di composizione ed elezione dei consigli comunali, stabilendo che tali modifiche si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali. La scarsa comprensibilità della disposizione censurata non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un'interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra il comma censurato e l'art. 4- ter , comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 - in ragione del rinvio da parte di quest'ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all'inserimento nell'art. 4 del comma 3- ter - risulta soltanto apparente, tenuto conto che sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell'art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato. Inoltre, la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l'usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte. ( Precedenti citati: ordinanze n. 161 del 2015, n. 212 del 2011 e n. 355 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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