Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2019
Corte cost., ord. 6 giugno 2019, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2019
- Data di deposito
- 6 giugno 2019
- Data di decisione
- 17 aprile 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 16, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 81, comma 16, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 81, comma 16, ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 81, comma 17, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 81, comma 18, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 40498
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - essendo il loro esame precluso dalla sentenza n. 10 del 2015 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi da 16 a 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, censurati dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, dopo aver disciplinato l'addizionale del 6,5 per cento sull'aliquota IRES a carico delle società operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin Hood tax), stabilisce il c.d. criterio di prevalenza dei ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Tali questioni sono analoghe a quelle definitivamente decise dalla sopravvenuta sentenza n. 10 del 2015 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, e quindi dell'intera configurazione del tributo, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (avvenuta l'11 febbraio 2015) - e vanno dunque dichiarate manifestamente inammissibili non già per carenza dell'oggetto (atteso che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro), ma perché ormai definitivamente decise nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall'esigenza di garantire la Costituzione come un tutto unitario e contemperare tutti i principi e i diritti in gioco; con la conseguenza, già indicata dalla giurisprudenza della Cassazione, che non è riconosciuto il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l'imposta per il periodo anteriore al 12 febbraio 2015. ( Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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