Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2019

Corte cost., ord. 24 maggio 2019, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2019
Data di deposito
24 maggio 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • art. 11, decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42638

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso e dal Tribunale ordinario di Asti, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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