Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2019
Corte cost., ord. 24 aprile 2019, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2019
- Data di deposito
- 24 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:103
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42615
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Forlì in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; ciò anche considerando che, comunque, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.l.gs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i citati reati, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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