Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2019

Corte cost., ord. 19 aprile 2019, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2019
Data di deposito
19 aprile 2019
Data di decisione
20 marzo 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41940

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte in cui, "secondo la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale", prevede che la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell'avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell'interessato. Le questioni risultano formulate in maniera ipotetica, confusa ed oscura, avendo il rimettente omesso sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. sia confortata da adeguata certificazione, sia di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, al fine dell'accoglimento di detta istanza, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, rilevando a tal fine unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. Le questioni sollevate sono vieppiù oscure nella loro formulazione dal momento che la disposizione censurata si limita ad attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, mentre l'estinzione del reato predicata nell'ordinanza di rimessione discende dall'art. 167 cod. pen. ( Precedenti citati: sentenza n. 135 del 1972; ordinanze n. 65 del 2018, n. 54 del 2018, n. 227 del 2016, n. 84 del 2016, n. 269 del 2015, n. 434 del 1998 e n. 107 del 1998 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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