Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2019
Corte cost., ord. 19 aprile 2019, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2019
- Data di deposito
- 19 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 marzo 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41940
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte in cui, "secondo la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale", prevede che la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell'avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell'interessato. Le questioni risultano formulate in maniera ipotetica, confusa ed oscura, avendo il rimettente omesso sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. sia confortata da adeguata certificazione, sia di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, al fine dell'accoglimento di detta istanza, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, rilevando a tal fine unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. Le questioni sollevate sono vieppiù oscure nella loro formulazione dal momento che la disposizione censurata si limita ad attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, mentre l'estinzione del reato predicata nell'ordinanza di rimessione discende dall'art. 167 cod. pen. ( Precedenti citati: sentenza n. 135 del 1972; ordinanze n. 65 del 2018, n. 54 del 2018, n. 227 del 2016, n. 84 del 2016, n. 269 del 2015, n. 434 del 1998 e n. 107 del 1998 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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