Corte costituzionale
Sentenza n. 98/2018
Corte cost., sent. 15 maggio 2018, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/2018
- Data di deposito
- 15 maggio 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 34, comma 3, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 34, comma 4, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
Parametri
- art. 16, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 2, decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
- art. 20, decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 8-ter, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 40759
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà e inconferenza del parametro invocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 31, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Il ricorso statale richiama esplicitamente i principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" e in particolare l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 e gli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011, assolvendo all'onere di motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità. Attiene invece al merito della questione stabilire se tali previsioni statali siano tali da impedire alle Regioni di modulare la disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta dei componenti dei collegi sindacali delle ASL nel modo previsto dalla disposizione regionale impugnata.
Massima n. 40760
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 31, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 che, disciplinando, tra l'altro, i rimborsi delle spese di trasferta del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali (ASL, nella legislazione della resistente denominate aziende ULSS), dispone che per i loro componenti non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda sanitaria. La normativa regionale impugnata interviene nel silenzio di quella statale e non già in contrasto diretto con alcuno dei suoi principi fondamentali, perché i parametri interposti richiamati - l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 e gli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011 - pur essendo idonei, in astratto, ad essere qualificati come principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica", non si occupano delle spese di missione. La possibile penalizzazione dei componenti residenti o domiciliati fuori sede non impedisce la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze alle attività di controllo del collegio sindacale, poiché tale rappresentante, nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, non deve necessariamente essere un funzionario o un dirigente residente a Roma, potendosi sempre designare sia funzionari o dirigenti che prestano servizio in una delle sedi territoriali del MEF, sia revisori liberi professionisti residenti nelle vicinanze della sede della ASL, nella stessa Regione o in altra adiacente. ( Precedente citato: sentenza n. 390 del 2008 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia "coordinamento della finanza pubblica" non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica per una complessiva maggiore efficienza del sistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 160 del 2016, n. 69 del 2016, n. 38 del 2016, n. 272 del 2015, n. 205 del 2013 e n. 8 del 2013 ).
Massima n. 40761
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza dell'impugnazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Il ricorso statale identifica con chiarezza oggetto, parametri e profili della questione di costituzionalità, deducendo come parametri l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento alla materia della "tutela della salute", e specificamente l'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 quale parametro interposto; e l'art. 118, secondo comma, Cost., lamentando altresì una violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma del medesimo art. 118 Cost.
Massima n. 40762
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che, modificando la legge reg. Veneto n. 22 del 2002, demanda alla Giunta regionale la competenza nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del Comune. La normativa regionale impugnata dal Governo, facendo confluire in un unico momento e in un unico soggetto due valutazioni da parte di due differenti organi pubblici - il Comune per le valutazioni urbanistiche e la Regione per quelle di politica sanitaria - che devono restare distinte, viola il principio fondamentale in materia di "tutela della salute" di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2016 e n. 387 del 2007 ).
Massima n. 40763
Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure relative all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016 promossa, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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