Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2018
Corte cost., sent. 26 gennaio 2018, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2018
- Data di deposito
- 26 gennaio 2018
- Data di decisione
- 9 gennaio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, legge provincia Bolzano n. 13 del 11 agosto 1997
- art. 8, comma 4, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 ottobre 2014
- art. 44-bis, legge provincia Bolzano n. 13 del 11 agosto 1997
- art. 44-ter, comma 3, legge provincia Bolzano n. 13 del 11 agosto 1997
- art. 3, legge provincia Bolzano n. 3 del 8 marzo 2013
- art. 44-bis, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 ottobre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 39707
I profili di inammissibilità attinenti ai termini delle questioni sollevate, oggetto anche di eccezioni delle parti costituite nel giudizio a quo, vanno esaminati con carattere di priorità, rispetto alla valutazione dell'eventuale incidenza dello ius superveniens. ( Precedenti citati: ordinanze n. 64 del 2017 e n. 246 del 2016 ).
Massima n. 39708
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 - come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014 - e 44-bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in materia di commercio al dettaglio nelle zone produttive. Il giudizio a quo verte sulla selezione della zona produttiva in cui è ammessa la realizzazione di un centro commerciale di rilevanza provinciale, mentre sono altri i giudizi in corso che riguardano le limitazioni al commercio al dettaglio nelle altre zone produttive, cosicché è evidente che in esso non vengono in applicazione le norme invocate. Spetta in primo luogo al giudice del giudizio principale la valutazione sulla rilevanza delle questioni da sottoporre all'esame della Corte costituzionale ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015; ordinanze n. 290 del 2016 e n. 21 del 2015).
Massima n. 39709
È dichiarata inammissibile - per formulazione ancipite e dubitativa - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 44-ter, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, come novellato dall'art. 3 della legge prov. Bolzano, n. 3 del 2013, che disciplina il commercio al dettaglio nelle zone produttive. Il rimettente afferma di trovarsi di fronte al dubbio, non risolvibile in via interpretativa, di quale norma, tra quella censurata, da un lato, e, dall'altro, l'art. 44, comma 4, della medesima legge prov. con le altre disposizioni ivi richiamate, sia applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, finendo per prospettare la questione di legittimità costituzionale in forma ancipite e dubitativa. È compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, si finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016 e n. 247 del 2015; sentenza n. 440 del 2000, ordinanze n. 342 del 2002, n. 138 del 2002 e n. 206 del 1989 ).
Massima n. 39710
È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 44- bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, che autorizza l'apertura di un solo centro commerciale di rilevanza provinciale. A tacere del fatto che il nesso tra la norma legislativa e il principio costituzionale di eguaglianza è affermato in termini apodittici, il giudice a quo si limita ad argomentare che la previsione contrasterebbe con il divieto di discriminazione tra gli imprenditori di cui all'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito nella legge n. 214 del 2011, senza considerare le modalità di selezione della zona anzidetta e, in particolare, la possibilità che il ricorso a forme di evidenza pubblica soddisfi le esigenze di par condicio. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2017, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015 ).
Massima n. 39711
Affermata l'inammissibilità - perché presentano difetti di rilevanza, nonché un'impostazione dubitativa e ancipite e una carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate verso gli artt. 44, comma 4, 44-bis e 44-ter della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, che disciplinano il commercio al dettaglio nelle zone produttive, rimane assorbito ogni altro profilo, [relativo all'eventuale incidenza dello ius superveniens].
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 - come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) - e 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997, come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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