Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2018
Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2018
- Data di deposito
- 5 aprile 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 111, comma 2, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 111, comma 5, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 111, comma 3, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 111, comma 4, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 111, comma 7, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
- art. 111, comma 8, legge della Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- paragrafo 1.2, Decreto interministeriale del 10 settembre 2010
- paragrafo 17.1, Decreto interministeriale del 10 settembre 2010
- paragrafo 14.5, Decreto interministeriale del 10 settembre 2010
- paragrafo 17.1., Decreto interministeriale del 10 settembre 2010
- art. 3, Costituzione
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
- Decreto interministeriale del 10 settembre 2010
- decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
Massime
Massima n. 40784
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 2, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che fissa le distanze minime rispetto alle residenze civili sparse e concentrate per la collocazione degli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici. La norma regionale impugnata dal Governo, che fissa in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, le distanze minime suddette, viola il principio di derivazione comunitaria - contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e nei par. 1.2 e 17.1 delle Linee guida di cui al d. interm. del 10 settembre 2010 - della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile, che può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio, ma [solo se] la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, dove avviene la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012 ). In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, senza però potere prescrivere limiti generali, specie nella forma di distanze minime. ( Precedenti citati: sentenza n. 13 del 2014, n. 99 del 2012 e n. 308 del 2011 ). La struttura del procedimento amministrativo rende possibili l'emersione degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela - a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità -, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990, e del principio del buon andamento dell'amministrazione, garantendo il rispetto del principio di legalità - di cui all'art. 97 Cost. - quest'ultimo in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione, con la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale.
Massima n. 40785
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 111, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che condiziona l'autorizzazione ai manufatti e alle installazioni relativi agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici al rispetto del piano energetico regionale e, ove presenti, ai piani energetici comunali. La norma regionale impugnata dal Governo, nell'individuare nella sede pianificatoria quella idonea a introdurre vincoli, contrasta con la normativa statale, di cui al par. 14. 5 delle Linee guida introdotte con d. interm. del 10 settembre 2010 - per cui il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatorio contenute nel piano energetico regionale, o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio - che costituisce un principio fondamentale della materia.
Massima n. 40786
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt.117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e al paragrafo 17.1. delle Linee guida di cui al d. interm. 10 settembre 2010 - dell'art. 111, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che subordinano l'autorizzazione degli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici alla conformità alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica. Le norme regionali impugnate non violano il principio della necessaria ponderazione delle scelte nell'appropriata sede procedimentale amministrativa, perché rinviano alla rete ecologica, rilevante strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, istituito dal d.P.R. n. 357 del 1997, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, poi integrato dal d.P.R. n. 120 del 2003, che ha introdotto la valutazione di incidenza, volta all'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale.
Massima n. 40787
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 - dell'art. 111, comma 7, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che consente solo agli imprenditori agricoli la possibilità di essere autorizzati a costruire o ampliare gli impianti energetici a biomassa, degli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici in zone agricole. La norma regionale impugnata costituisce un'eccezione alla sospensione delle autorizzazioni, disposta in attesa dell'entrata in vigore delle linee guida regionali, in questo contesto in linea con il favor per le fonti rinnovabili e non discriminatoria, in quanto la finalizzazione della produzione di energia all'attività agricola, implicita nella qualità del richiedente, costituisce un'adeguata giustificazione del diverso trattamento.
Massima n. 40788
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, nel complesso, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, al d.interm. 10 settembre 2010, e al d.lgs. n. 28 del 2011 - dell'art. 111, comma 8, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di provvedimenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, tra cui i commi 2, 3, 4, 5 e 7, pure censurati. La norma regionale è impugnata in via derivata, cosicché, una volta eliminate le disposizioni [di cui ai commi 2 e 5] dichiarate costituzionalmente illegittime, la funzione attribuita alla Giunta non è a sua volta lesiva dei princìpi fondamentali della materia, al pari delle disposizioni da applicare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, commi 2 e 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, commi 3, 4, 7 e 8 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, promossa, nel complesso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e all'art. 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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