Corte costituzionale

Sentenza n. 61/2018

Corte cost., sent. 27 marzo 2018, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/2018
Data di deposito
27 marzo 2018
Data di decisione
23 gennaio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 202, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 41303

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, promossa - in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, Cost. - dalla Regione Campania, che prevede che per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, siano stanziati ulteriori finanziamenti in favore del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli. Lo stanziamento del fondo non costituisce uno straripamento dello Stato dalle proprie competenze poiché espressamente finalizzato alla promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari nel mercato globale, seppure associati all'origine territoriale, considerata rappresentativa della particolare qualità dei prodotti stessi. La ratio e gli interessi tutelati non si esauriscono pertanto nell'ambito materiale «agricoltura» di competenza regionale residuale, investendo profili strettamente intrecciati con la cura di interessi economico-sociali di rilevanza nazionale. Né, sotto il profilo della neutralità economico-finanziaria - con riguardo alle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali - la norma presenta contraddizioni, poiché prevede meccanismi di monitoraggio e verifiche ex post attraverso cui eventuali effetti imprevisti e abnormi ben potrebbero essere rilevati e tempestivamente corretti. Infine, neppure esiste sovrapposizione con gli interventi perequativi di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., poiché si verte in tema di iniziative nel campo della politica economica generale dello Stato e a favore di singoli operatori, individuati in ragione della specifica attività economica e non dei territori di appartenenza. Affinché una norma sia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», occorre che appaia sufficientemente strutturata per assumere in modo univoco tale peculiare identità finalistica. ( Precedente citato: sentenza n. 368 del 2008 ). L'art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base a uno schema imperniato sull'enumerazione di quelle statali, mentre con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. L'interesse nazionale non è più dunque sufficiente di per sé a giustificare l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art. 117 Cost. , perché nel nuovo Titolo V l'equazione tra interesse nazionale e competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né di merito alla competenza legislativa regionale. (Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003 ). La limitazione dell'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe la svalutazione di istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una maggiore flessibilità nella ripartizione di competenze, come fissata dall'art. 117 Cost. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse ampiamente articolate, deve necessariamente rispondere a esigenze prioritarie come lo sviluppo dell'economia, soprattutto nei periodi di crisi. ( Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003 ).

Massima n. 41304

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione - l'art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari. La norma impugnata dalla Regione Campania prevede una chiara sovrapposizione di competenze, poiché gli interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori, cosicché la compatibilità dell'interferenza deve essere in concreto valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l'interesse pubblico sottostante all'assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni. Ciò non può che avvenire in una sede di concertazione istituzionale di tipo collegiale quale, con riguardo al caso in esame, la Conferenza indicata, ove la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del fondo statale e le verifiche afferenti alla concreta attuazione del programma strutturale possono essere vagliate e disciplinate in coerenza con principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da evitare effetti distorsivi in ordine al riparto delle risorse sui territori regionali. La legge di bilancio dello Stato, e più in generale, le leggi finanziarie che prevedono interventi strutturali di ampio raggio - volti a favorire lo sviluppo e la crescita economica del Paese e, per naturali caratteristiche, travalicanti singole materie legislative e amministrative nella più ampia prospettiva di una visione di insieme delle politiche pubbliche - comportano un inevitabile coinvolgimento delle competenze regionali. L'esercizio di competenze statali e regionali contigue (o parzialmente coincidenti) deve essere accompagnato da garanzie di carattere procedimentale poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. In tal modo risulta rispettato il principio di leale cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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