Corte costituzionale

Sentenza n. 56/2018

Corte cost., sent. 9 marzo 2018, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/2018
Data di deposito
9 marzo 2018
Data di decisione
23 gennaio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 580, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 39934

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 580, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito per la costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il Ministro della salute provvede alla nomina di un commissario. La disposizione impugnata va letta congiuntamente all'art 15 del d.lgs. n. 106 del 2012 - con cui opera in rapporto di specialità, in quanto demanda il potere sostitutivo al Ministro della salute in sede di prima applicazione delle leggi regionali di riordino - che dispone che gli organi degli Istituti suddetti, in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano prorogati fino all'insediamento dei nuovi, e che, in caso di mancata loro sostituzione, debba essere esercitato il potere sostitutivo statale con le modalità di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003 e 19 del d.lgs. n. 123 del 2011. In tal modo, in sostanza, si rispettano le istanze partecipative delle Regioni e anche i principi desumibili dall'art. 120 Cost. I principi desumibili dall'art. 120 Cost., al quale l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur rimanendo libero di articolarli in forme diverse, prevedono che i poteri sostituivi: a) devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; b) devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; c) devono riguardare solo atti o attività privi di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo; d) devono essere affidati a organi di Governo; e) devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni; f) devono conformarsi al principio di sussidiarietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2015, n. 122 del 2011, n. 254 del 2009, n. 250 del 2009, n. 249 del 2009, n. 240 del 2004, n. 227 del 2004, n. 173 del 2004, n. 172 del 2004 e n. 43 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promossa, in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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