Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2018
Corte cost., sent. 5 marzo 2018, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2018
- Data di deposito
- 5 marzo 2018
- Data di decisione
- 9 gennaio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 10, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
- legge della Regione Abruzzo n. 16 del 7 marzo 2017
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
- legge regionale Abruzzo n. 3 del 25 marzo 2002
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 39974
È ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, proposta dal Governo - in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., e in relazione alla legge reg. Abruzzo n. 3 del 2002 e al d.lgs. n. 76 del 2000 - per il mancato rispetto del termine previsto per l'emanazione della legge regionale di approvazione del rendiconto 2013. Anche se i termini sono ampiamente scaduti e tale grave ritardo fa seguito a un'ulteriore serie di ritardi inerenti agli esercizi anteriori, il loro superamento non comporta alcuna preclusione al successivo esercizio del potere-dovere di rendicontazione in capo alla Regione, in quanto una tale infondata preclusione paralizzerebbe, ove fosse applicata, la corretta gestione economico-finanziaria degli esercizi successivi. Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Esso esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ). In materia di approvazione della legge regionale di rendiconto, reiterati e gravi ritardi nell'espletamento di funzioni primarie da parte dell'ente territoriale consentono all'ordinamento anche provvedimenti sostitutivi come, ad esempio, la predisposizione del rendiconto, sulla base del potere contemplato dall'art. 120, secondo comma, Cost.
Massima n. 39975
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81 e 117, secondo e terzo comma, Cost. - gli artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, relativi al rendiconto 2013. La lettura combinata delle disposizioni censurate fa emergere un forte contrasto logico, per la presenza contemporanea di un "saldo positivo" risultante dalla sommatoria di fondo di cassa, residui attivi e passivi; di residui perenti non reiscritti nell'esercizio interessato; e di un disavanzo di amministrazione assolutamente scollegato dalla sommatoria algebrica, prevista dalla legge, di residui attivi, passivi e del fondo di cassa. Tale evidente aporia connota le risultanze del bilancio consuntivo come un insieme di dati numerici e di collegamenti normativi privi, nel loro complesso, di attendibilità e coerenza, insuscettibili di essere valutati come credibili, sufficientemente sicuri, non arbitrari o irrazionali. Nel loro complesso le risultanze degli artt. 10, 11 e 12 si manifestano oltretutto in modo ancipite, oscillando tra un segno di senso positivo (avanzo) e uno negativo (disavanzo), peraltro senza alcuna congruenza matematica, cosicché la legge regionale impugnata presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966 ). L'evoluzione della finanza pubblica, a seguito della riforma introdotta con legge cost. n. 1 del 2012, comporta che nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria devono essere espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori. La trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici. L'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge. ( Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017 ). Spetta alla Corte costituzionale valutare la legittimità delle operazioni di bilancio regionale oggetto di ricorso statale. Gli atti della magistratura contabile possono essere tenuti presenti solo nell'eventuale forma dell'accertamento compiuto sulle risultanze del progetto di rendiconto presentato dalla Regione e non certo ricavando arbitrariamente dalla relazione allegata alla parifica frasi "decontestualizzate" o pretese lacune. ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ).
Massima n. 39976
Sono dichiarate costituzionalmente illegittime - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - le residue disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, relative al rendiconto regionale del 2013, in considerazione dell'inscindibile connessione finanziaria con quelle specificatamente impugnate e dichiarate non conformi a Costituzione. L'assenza di un risultato univoco di amministrazione, l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari - che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale - coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto 2013 nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. ( Precedenti citati: sentenza n. 274 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013 ). L'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l'invalidità delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio, anche negli esercizi successivi. ( Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle residue disposizioni della medesima legge reg. n. 16 del 2017.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze