Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2018
Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2018
- Data di deposito
- 2 marzo 2018
- Data di decisione
- 24 gennaio 2018
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:43
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali n. 7
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 39968
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU. Il giudice a quo ha affermato motivatamente che la sanzione tributaria non è più soggetta a impugnazione, e tanto basta per ritenere che sussistono, sotto tale profilo, le condizioni perché operi il divieto di bis in idem.
Massima n. 39969
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., non è accolta la richiesta di restituzione degli atti , formulata perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione in ragione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha sostituito l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il citato art. 11 non costituisce ius superveniens, in quanto anteriore all'ordinanza di rimessione, sicché non vi sono i presupposti di una restituzione degli atti; in ogni caso, la descrizione dei fatti esposta dal rimettente consente di escludere la sussistenza della causa di non punibilità suddetta.
Massima n. 39970
È ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen, censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU . Il rimettente per un verso ha motivatamente e convincentemente esclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata; per un altro verso ha correttamente interpretato la normativa interposta - art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU - in forza della giurisprudenza europea allora in essere, secondo cui il ne bis in idem convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito uno dei relativi procedimenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 200 del 2016, n. 102 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ). Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU, che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).
Massima n. 39971
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, perché rivaluti, alla stregua della mutata giurisprudenza convenzionale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. La sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, modificando la precedente giurisprudenza, per la quale il divieto di bis in idem era sostanzialmente inderogabile e di natura esclusivamente processuale. Per effetto di tale sentenza si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinarli nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata. La nuova regola espressa dalla Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, considerata diritto vivente, rende meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, senza però escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni volta che venga a mancare l'adeguato legame temporale e materiale tra essi. Resta perciò attuale l'invito al legislatore a stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che il sistema del c.d. doppio binario genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 150 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Monza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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