Corte costituzionale
Sentenza n. 41/2018
Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/2018
- Data di deposito
- 2 marzo 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40064
Sono ammissibili le questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il rimettente assolve con motivazione adeguata e convincente l'obbligo di verificare la praticabilità dell'interpretazione adeguatrice, argomentando che la lettera della disposizione cesurata - nella specie l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).
Massima n. 40065
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni incidentali aventi ad oggetto l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., formulata in quanto esse sarebbero tese a comprimere la discrezionalità del legislatore nel decidere in quali casi sospendere l'esecuzione della pena detentiva. Il profilo attiene al merito della decisione, che sarebbe di infondatezza laddove la Costituzione non imponesse alcun limite a tale scelta.
Massima n. 40066
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. La norma censurata dal Tribunale di Lecce, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato - ex comma 3-bis dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 - non comporta un mero difetto di coordinamento, ma deroga al principio di parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, insinuando nell'ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale. La dimensione normativa ancillare della sospensione dell'ordine d'esecuzione della pena rispetto alle finalità delle misure alternative rende particolarmente stretto il controllo di legittimità costituzionale riservato alle ipotesi, espressione di discrezionalità legislativa, di cesura del tendenziale parallelismo tra il limite di pena ai fini della sospensione suddetta e il limite per l'accesso alla misura alternativa alla detenzione, quando ragioni ostative appaiono prevalenti. ( Precedente citato: sentenza n. 569 del 1989 ).
Massima n. 40067
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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