Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2018
Corte cost., sent. 1° marzo 2018, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2018
- Data di deposito
- 1° marzo 2018
- Data di decisione
- 23 gennaio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 9 dicembre 2016
- art. 21, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 9 dicembre 2016
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 2, lett. o), Costituzione
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 39880
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, che ha imposto che i contratti di lavoro a tempo determinato conferiti a soggetti non iscritti nel ruolo delle amministrazioni del comparto unico sono risolti di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. c ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2017, con effetto satisfattivo del ricorrente e senza che abbia mai avuto applicazione, poiché la legge abrogatrice è entrata in vigore il 27 aprile 2017, mentre, ai sensi dell'art. 59 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, l'entrata in vigore dell'art. 12 impugnato era stata differita al 1° giugno 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 253 del 2016 e n. 32 del 2012 ).
Massima n. 39881
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. e dell'art. 6 dello statuto speciale regionale, l'art. 21, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno». La norma impugnata dal Governo - che prevede, per favorire il ricambio generazionale, che le amministrazioni del comparto unico possono concedere, a domanda dell'interessato, negli ultimi suoi tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, la riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, versando i contributi previdenziali e di quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno, e destinando i risparmi realizzati all'assunzione di personale a tempo parziale - sgancia l'onere contributivo dalla retribuzione, interessando la materia previdenziale in maniera non meramente marginale, perché pone un istituto non conforme, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, alla ripartizione degli oneri previdenziali. Né l'argomento della Regione, secondo cui l'assetto delineato dall'art. 21 sarebbe già presente come principio nell'ordinamento, quand'anche fondato, varrebbe comunque a consentire ad essa l'esercizio della funzione legislativa in materia, che le è attribuita solo quale funzione integrativa-attuativa, ecceduta nel caso in questione.
Massima n. 39882
Accolta in parte qua la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost. e dell'art. 6 dello statuto speciale regionale -, dell'art. 21, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 81 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno»;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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