Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2018
Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2018
- Data di deposito
- 21 febbraio 2018
- Data di decisione
- 6 dicembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39867
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile ex lege per danni da attività professionale. La sentenza della Corte n. 112 del 1998 - che ha consentito all'imputato di citare nel processo penale l'assicuratore nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti - non riflette, come supposto dal rimettente, un più ampio principio decisorio, poiché, come precisato con successive pronunce, deve escludersi che la ratio decidendi sia estensibile alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui. Con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale, pure obbligatoria, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, elemento che resta dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2001 e n. 112 del 1998; ordinanza n. 300 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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