Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2018

Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/2018
Data di deposito
21 febbraio 2018
Data di decisione
6 dicembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:34

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39867

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile ex lege per danni da attività professionale. La sentenza della Corte n. 112 del 1998 - che ha consentito all'imputato di citare nel processo penale l'assicuratore nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti - non riflette, come supposto dal rimettente, un più ampio principio decisorio, poiché, come precisato con successive pronunce, deve escludersi che la ratio decidendi sia estensibile alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui. Con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale, pure obbligatoria, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, elemento che resta dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2001 e n. 112 del 1998; ordinanza n. 300 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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