Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2018
Corte cost., sent. 14 febbraio 2018, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2018
- Data di deposito
- 14 febbraio 2018
- Data di decisione
- 23 gennaio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett.b), n. 3, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998
- art. 3, decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998
- art. 1, comma 66, lett.b), legge n. 220 del 13 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39819
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 1, lett. b ), n. 3), del d.lgs. n. 504 del 1998, che disciplina il computo del carico tributario [sulle scommesse] con la previsione di aliquote differenziate sull'imposta unica sulle scommesse. La disposizione risulta colpita dalle censure di illegittimità nel solo dispositivo delle ordinanze di rimessione, mentre nella motivazione è omessa qualsiasi considerazione del suo contenuto precettivo, né qualche accenno si rinviene circa la rilevanza e le ipotetiche ragioni di contrato con i parametri costituzionali invocati.
Massima n. 39820
Il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rinvio esclude la possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. (Nella specie, non sono presi in considerazione gli argomenti a sostegno della illegittimità della norma censurata contenuti nelle memorie depositate dalle parti costituite nel giudizio incidentale). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016 e n. 96 del 2016 ).
Massima n. 39821
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi principali, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lett. b ), n. 3), del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b ), della legge n. 220 del 2010. Il rimettente fornisce gli elementi necessari e sufficienti alla ricostruzione della fattispecie sottoposta al suo esame, in modo che le ordinanze di rimessione consentono di enucleare gli elementi necessari ai fini della preliminare valutazione della rilevanza.
Massima n. 39822
Non influisce sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale - aventi ad oggetto gli artt. 3 e 4, comma 1, lett. b ), n. 3), del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b ), della legge n. 220 del 2010 - la modifica apportata dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che le scommesse sportive non sono più tassate sull'ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. I giudizi a quibus attengono alla pretesa fiscale relativa alle annualità 2008 e 2009, mentre la norma sopravvenuta si riferisce ai periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2016. In virtù del principio tempus regit actum, la legittimità degli atti impugnati nei giudizi a quibus deve essere esaminata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione.
Massima n. 39823
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione de principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., l'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l'art. 1, comma 66, lett. b ), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Tale scelta tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmake r è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, che consente al titolare della ricevitoria di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. Tuttavia, con riferimento alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, la disposizione censurata si applica, in mancanza di una regolazione degli effetti transitori, anche ai rapporti negoziali già perfezionati, senza che possa aver luogo la traslazione dell'imposta, giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge interpretativa.
Massima n. 39824
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b ), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta successive al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La scelta di equiparare, a fini tributari, il titolare della ricevitoria al bookmaker non risulta irragionevole, non solo perché il primo, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge un'attività di gestione attraverso la propria organizzazione imprenditoriale; ma anche perché risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010, non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria.
Massima n. 39825
Accolta, per violazione dell'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 - nella parte che si riferisce alle annualità d'imposta precedenti al 2011- restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), del d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta successive al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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