Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2018

Corte cost., sent. 21 dicembre 2018, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2018
Data di deposito
21 dicembre 2018
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:238

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 25 del 14 ottobre 2008
  • art. 23, legge della Regione Basilicata n. 39 del 30 dicembre 2017
  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 29 gennaio 2018
  • art. 26, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 30, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 26, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 26, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 26, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
  • art. 26, comma 4, primo periodo, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 33, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 45, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 6, legge della Regione Basilicata n. 30 del 27 ottobre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40575

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 - gli artt. 23 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, e 23 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, quest'ultimo come modificato dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2018. Le norme impugnate dal Governo hanno rispettivamente prima prorogato da due a cinque anni il termine concesso alle strutture sanitarie regionali per gli adeguamenti strutturali connessi alle procedure di autorizzazione, di cui alla legge reg. Basilicata n. 28 del 2000, e poi ricondotto tale termine a tre anni, consentendo a dette strutture di operare a prescindere dalla conclusione della verifica circa l'adeguatezza della struttura stessa, è in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute, vincolanti per le Regioni, in particolare quanto alla necessità che l'esercizio dell'attività sanitaria avvenga previa verifica del possesso dei requisiti minimi. ( Precedente citato: sentenza n. 59 del 2015 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private si inquadra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che preclude alle Regioni di derogare ai principi fondamentali fissati dalle norme statali, tra cui quelli contenuti negli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i livelli qualitativi e i requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio, il cui possesso va verificato prima dello svolgimento di qualsiasi attività. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2016 e n. 59 del 2015 ). Quando la disposizione sopravvenuta a quella impugnata presenta una portata precettiva paragonabile alla prima sotto il profilo della potenziale lesività dei principi costituzionali invocati dal ricorrente, il vizio lamentato con riguardo alla prima deve essere valutato anche in riferimento alla seconda legge regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2016 )

Massima n. 40576

Il fatto che il ricorso censuri letteralmente un intero articolo non impedisce alla Corte - sulla base del tenore delle censure fondamento dell'impugnazione, nonché del contenuto della delibera autorizzativa - di circoscrivere l'oggetto del giudizio in via principale ad alcune parti di esso. (Nella specie, l'oggetto delle questioni proposte dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - avverso gli interi artt. 26 e 30 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, viene ristretto rispettivamente, agli artt. 26, commi 2, 3 e 4, e 30, comma 2).

Massima n. 40577

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 26, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. Le norma impugnata dal Governo, che prescrive che le strutture sociosanitarie già attive ed operanti devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, domanda di autorizzazione per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute.

Massima n. 40578

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, sia nel testo originario - che consente la stipula di contratti con strutture provvisoriamente accreditate ope legis, per le quali si presume, senza che sia accertato, il possesso effettivo dei requisiti per l'accreditamento - che in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente il mantenimento della validità dei contratti suddetti già stipulati nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale. In entrambi i casi le aziende sanitare risultano abilitate a intrattenere rapporti contrattuali con soggetti nei cui confronti non è stata portata a termine, con esito positivo, la verifica dei requisiti previsti dalla legge nell'ambito delle procedure di accreditamento, in contrasto con i principi fondamentali della materia che fissano l'interdipendenza necessaria tra accreditamento e accordi contrattuali. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015 e n. 132 del 2013 ).

Massima n. 40579

Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. La nuova disposizione, nel riconoscere la perdurante efficacia dei contratti già stipulati con strutture sociosanitarie per le quali non si sia concluso l'accreditamento, continua a mantenere un contenuto asseritamente lesivo, paragonabile a quello della disposizione impugnata dal Governo, mentre l'assenza di qualsiasi indicazione (non essendosi costituita la Regione resistente) circa la mancata applicazione della norma impugnata, modificata circa un anno dopo la sua entrata in vigore, induce a ritenere non provato tale requisito, anche in considerazione del tempo di vigenza. Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore ( Precedente citato: sentenza n. 171 del 2018 ).

Massima n. 40580

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l'art. 30, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN. La norma regionale impugnata dal Governo disattende il principio di unicità del rapporto di lavoro, di carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate. ( Precedente citato: sentenza n. 457 del 1993 ). La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate, le quali svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica, impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l'esercizio dell'attività libero-professionale intra moenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l'orario di lavoro, all'interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l'espressa esclusione delle strutture private convenzionate e di quelle private accreditate.

Massima n. 40581

Accolta la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 30, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, restano assorbiti gli altri profili di censura, riferiti all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Massima n. 40582

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. La norma impugnata dal Governo - abrogata dall'art. 45, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2008, senza che sia stata data prova della sua mancata applicazione nel periodo di vigenza -, nell'escludere i Diagnosis Related Groups (DRG) di alta complessità dal computo per il raggiungimento dei tetti di spesa, non ha previsto alcuna misura alternativa di compensazione, incidendo negativamente sul risultato finanziario complessivo indicato nella normativa statale (art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012), espressione di un principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Parimenti, la non computabilità nei tetti di spesa delle altre prestazioni, relative all'attività di specialistica ambulatoriale, è passibile di determinare oneri aggiuntivi e non coperti, sicché non è consentita dalla legislazione nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2016, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 289 del 2013 e n. 69 del 2011 ).

Massima n. 40583

In ragione dell'interesse manifestato dall'Avvocatura dello Stato all'accoglimento della questione ed in assenza di una prova circa la mancata applicazione della norma impugnata nel periodo di vigenza, non può ritenersi cessata la materia del contendere e la questione deve essere esaminata nel merito. (Nel caso di specie, l'art. 45, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2008, ha abrogato l'impugnato art. 33 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, senza che sia stata data prova della sua mancata applicazione nel periodo di vigenza). ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018 ).

Massima n. 40584

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 45 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. Con la disposizione impugnata il legislatore regionale ha inteso esclusivamente correggere l'errore materiale costituito dall'indebita inserzione dell'avverbio «non», dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», contenuto nell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 30 del 2014 che, prima dell'intervento censurato, con la presenza del secondo «non», era priva di qualunque significato coerente con la ratio legis.

Massima n. 40585

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che prevede che le strutture sociosanitarie che hanno in corso, da almeno tre anni, convenzioni o contratti con Aziende sanitarie locali, stipulati previa selezione con procedure di evidenza pubblica si intendono provvisoriamente accreditate per i servizi resi in regime non residenziale, residenziale, semiresidenziale, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale. (Nella specie la rinuncia è motivata dell'assunto che l'art. 73 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018 ha, tra l'altro, abrogato il comma impugnato). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedente citato: sentenza n. 183 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, commi 3 e 4, primo periodo, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018), 30, comma 2, e 33 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2018, n. 1 (Modifica ed integrazione all'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39);

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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