Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2018
Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2018
- Data di deposito
- 7 dicembre 2018
- Data di decisione
- 7 novembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:231
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41040
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP presso il Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall'interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen. Come eccepito, il giudizio a quo appare destinato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate possano trovare in alcun modo applicazione in tale sede, concernendo piuttosto una fase procedimentale successiva. Nel giudizio di cognizione il giudice non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale, le cui questioni potranno venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis. ( Precedente citato: ordinanza n. 414 del 2000 ).
Massima n. 41041
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Sebbene il rimettente faccia oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all'art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è riferita esclusivamente a quest'ultimo.
Massima n. 41042
La sopravvenuta modifica legislativa della norma censurata non impone la restituzione degli atti al rimettente quando essa è ininfluente nel giudizio a quo. (Nel caso di specie, il d.lgs. n. 122 del 2018 - con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l'altro, anche le disposizioni oggetto delle censure formulate nelle ordinanze dei giudici a quibus avverso gli artt. 464-quater e 464-sexies cod. proc. pen. - è ininfluente nei giudizi a quibus, in quanto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Massima n. 41043
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale) - nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018 - va esclusa la proposta interpretativa secondo cui sarebbe possibile l'estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, cod. pen. Le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale sono articolate attorno a una regola generale - quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati - assistita da una serie di puntuali deroghe, che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.
Massima n. 41044
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti diretti ad assicurare all'imputato un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna (salve le eccezioni ex lege), e non - invece - a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l'adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori. La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare disfunzionale rispetto al finalismo rieducativo della pena, risultando anzi suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 223 del 1994 ). La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto; esso - avendo una dimensione processuale e, assieme, sostanziale - costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, e non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l'art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all'intero sistema sanzionatorio penale. ( Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen.
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 117 del 2018;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 47 del 2017.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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