Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2018
Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2018
- Data di deposito
- 5 dicembre 2018
- Data di decisione
- 10 ottobre 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 319 del 8 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 40930
Anche quando l'ordinanza di rimessione appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al solo comma censurato, come si evince dalla motivazione del rimettente. (Nella specie era stato impugnato l'intero art. 4 della legge n. 319 1980, poi ristretto al secondo comma, nella parte in cui stabilisce l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, commisurandolo al tempo impiegato). ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 203 del 2016 ).
Massima n. 40931
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura [aberratio ictus], delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 1980, nella parte in cui stabilisce l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, commisurandolo al tempo impiegato. Benché gli importi in esame sono determinati dall'art. 1, comma 1, del d.m. 30 maggio 2002, abilitato, in virtù dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, ad aggiornare ogni tre anni la misura degli onorari dei consulenti, il contenuto normativo della disposizione censurata risulta appunto integrato dal decreto ministeriale, in virtù dell'indicazione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La fonte primaria, così, vive nell'ordinamento e vi trova applicazione proprio attraverso le determinazioni quantitative operate in tale decreto ministeriale. Laddove venga sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardante una disciplina risultante dal raccordo tra la disposizione di legge e una fonte regolamentare - e le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto della prima - la questione non è inammissibile, potendo riguardare la fonte primaria così come integrata dalla disposizione regolamentare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 34 del 2011, n. 354 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 261 del 2013 ).
Massima n. 40932
Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 319 1980, nella parte in cui stabilisce che l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, laddove commisurato al tempo impiegato, sia pari ad euro 14,68 per la prima vacazione (composta di due ore) e ad euro 8,15 per quelle successive. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei due giudizi a quibus, impedendo di apprezzare il grado dì complessità della consulenza e, conseguentemente, l'asserita inadeguatezza del compenso stabilito dalla disposizione censurata; né ricostruisce in modo corretto ed esaustivo il quadro normativo, compromettendo il percorso argomentativo posto a fondamento della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Infine, il rimettente ignora del tutto, nell'iter logico della propria motivazione, sia il meccanismo di aggiornamento stabilito dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento (2002), che avrebbero potuto non implausibilmente aggiungere argomenti a sostegno dell'asserita inadeguatezza degli importi previsti, anche considerando che tale mancato adeguamento è stato più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 80 del 2018, n. 42 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 136 del 2018, n. 85 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018 e n. 243 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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