Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2018
Corte cost., sent. 22 novembre 2018, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2018
- Data di deposito
- 22 novembre 2018
- Data di decisione
- 10 ottobre 2018
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:213
Parametri
Massime
Massima n. 40851
È dichiarato ammissibile l'intervento dell'INPS nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998. L'INPS, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. ( Precedenti citati: ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze n. 240 del 2016 e n. 244 del 2014 ).
Massima n. 40852
Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per incompleta ricostruzione e travisamento del quadro normativo di riferimento, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998. Il giudice a quo ha diffusamente ricostruito le particolarità della disciplina in esame, cosicché la premessa ermeneutica dalla quale muove il dubbio di costituzionalità non è prima facie implausibile, fondandosi su un'approfondita ricognizione delle diverse discipline e, in particolare, della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale. Quanto al dedotto travisamento del quadro normativo, l'eccezione sottende una diversa valutazione della disciplina scrutinata, e pertanto attiene al merito della questione.
Massima n. 40853
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Perugia, in funzione del giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, che disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) e, in tale contesto, demanda a un d.P.C.m. - adottato il 20 dicembre 1999 - di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del TFR. L'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS preclude la valutazione comparativa sollecitata dal rimettente, non sussistendo, pertanto, la violazione del principio di uguaglianza, poiché l'auspicata equiparazione tra lavoratori non potrebbe che alterare il punto di equilibrio individuato dal legislatore e dalle parti negoziali, secondo un bilanciamento non irragionevole, e determinare una diversa sperequazione che avvantaggerebbe i lavoratori in regime di TFR, mentre il principio dell'invarianza, con i meccanismi perequativi tratteggiati dall'accordo quadro nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative con l'ARAN il 29 luglio 1999, mira proprio a garantire la parità di trattamento tra lavoratori in regime di TFR e quelli in regime di TFS. Né è violato il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, perché la retribuzione netta è lasciata inalterata, senza incidere sull'importo effettivamente percepito dal lavoratore, in tal modo salvaguardando la parità di trattamento contrattuale e retributivo, nel perimetro tracciato dalla contrattazione collettiva e dalla necessaria verifica della compatibilità con le risorse disponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 244 del 2014 e n. 223 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016 e n. 178 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei giudizi di cui al registro ordinanze n. 125 e n. 127 del 2017;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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