Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2018
Corte cost., sent. 16 novembre 2018, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2018
- Data di deposito
- 16 novembre 2018
- Data di decisione
- 9 ottobre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 19 del 17 luglio 2017
- art. 3, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 19 del 17 luglio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 40426
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali. La disciplina delle aree naturali protette statali, comprensiva dei piani di abbattimento (come extrema ratio) della fauna nociva, attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza legislativa esclusiva statale, per cui la norma impugnata dal Governo - disponendo che la Giunta regionale deliberi le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale - contrasta con il disposto dell'art. 11, commi 1, 3 e 4, della legge n. 394 del 1991, che presuppone, per le predette aree, una competenza dell'Ente parco relativamente alle attività di che trattasi. ( Precedenti citati: sentenze n. 315 del 2010, n. 272 del 2009, n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002 ).
Massima n. 40427
Se l'ambiente va considerato come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore assume rilievo, vero è, altresì, che l'inerenza della sua tutela alla competenza esclusiva statale precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 392 del 2005, n. 108 del 2005, n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002 ).
Massima n. 40428
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., resta assorbito l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 118 Cost.
Massima n. 40429
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - proposta dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, che, ai fini della determinazione della densità obiettivo della specie cinghiale, declina la compartecipazione decisoria tra Regione ed Ente parco con la formula della "intesa con gli enti gestori". La disposizione impugnata, interpretata nel senso della sua riferibilità alle sole aree protette regionali e alla sua operatività in assenza di regolamento adottato dall'Ente parco, non si discosta dalla formula dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, in termini che possano implicarne una negativa incidenza sul piano ed ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti), nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, proposta, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze