Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2018

Corte cost., sent. 15 novembre 2018, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2018
Data di deposito
15 novembre 2018
Data di decisione
25 settembre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 4, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 ottobre 2014
  • art. 12, comma 2, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 ottobre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40362

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata in considerazione del cambiamento del quadro normativo, che ha consentito alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio). Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Massima n. 40363

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità e apoditticità delle censure, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. Il ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, e indica puntualmente le disposizioni legislative statali che si assumono illegittimamente violate dalla legislazione provinciale, per cui può ritenersi raggiunta la soglia minima di chiarezza e completezza richiesta. ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali. ( Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).

Massima n. 40364

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa indicazione delle materie assegnate alla competenza legislativa primaria alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dello Statuto speciale di autonomia, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. Il ricorso del Governo ha evidenziato che tutte le competenze primarie della Provincia ricomprese nell'art. 8 dello statuto speciale, incluse anche quelle in materia di agricoltura e foreste, debbono essere esercitate in armonia con la Costituzione nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, sicché l'aver omesso di menzionare la competenza legislativa provinciale in materia di foreste non inficia l'ammissibilità della questione. Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di norme qualificabili come "grandi riforme economico-sociali", anche sulla base del titolo di competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 308 del 2013, n. 238 del 2013 e n. 101 del 2010 ). Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, il ricorso non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2016 ).

Massima n. 40365

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, non è accolta l'eccezione di improcedibilità avanzata in ragione dello ius superveniens costituito dal d.lgs. n. 34 del 2018. La sopravvenuta normativa statale non muta i termini della questione sollevata, né è in grado di incidere sulla permanenza dell'interesse all'impugnazione, atteso che è lo stesso statuto speciale che riconosce all'ente territoriale una potestà legislativa primaria nella materia in esame, pur sempre entro i limiti del rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", quali sono le norme statali invocate come parametro interposto.

Massima n. 40366

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 142, comma 1, lett. g), 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, il quale dispone che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge prov. Bolzano n. 16 del 1970. La legge provinciale impugnata opera una distinzione rinvenibile anche nella legislazione statale perché, complessivamente considerata, esclude l'introduzione di una nuova ipotesi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica - diversa e ulteriore da quelle indicate dalla normativa statale interposta - avendo ad oggetto l'attività ordinaria di taglio del legname, e non quella di "trasformazione di bosco" che, ai sensi dell'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1970, deve avvenire in osservanza delle norme sulla tutela del paesaggio. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018 e n. 53 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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