Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2018

Corte cost., sent. 9 novembre 2018, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/2018
Data di deposito
9 novembre 2018
Data di decisione
11 ottobre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Liguria n. 10 del 28 aprile 2008
  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 42 del 24 novembre 2008
  • art. 2, comma 2, seconda parte, legge della Regione Liguria n. 42 del 24 novembre 2008
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Liguria n. 42 del 24 novembre 2008
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Liguria n. 42 del 24 novembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 40372

La legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale - già ritenuta sussistente in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari - può essere riconosciuta, alla luce delle peculiarità del giudizio a quo, anche in riferimento ai parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato, quale l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. In tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse, per cui, entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione della rimettente Corte dei conti, sez. regionale di controllo in sede di parificazione dei rendiconti regionali, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 della reg. Liguria n. 10 del 2008 e 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008, rispetto ai quali deve inoltre riconoscersi la rilevanza delle questioni sollevate, in quanto, applicando le norme censurate, il rimettente si sarebbe trovato nella condizione di validare un risultato di amministrazione non corretto). ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 226 del 1976, n. 121 del 1966, n. 165 del 1963, sulla legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione ). L'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di costituzionalità, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. Le condizioni che legittimano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, a sollevare questioni di legittimità costituzionale sono: a) l'applicazione di parametri normativi; b) la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte, in considerazione della circostanza che l'interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, è distinto e divergente dall'interesse degli enti controllati, e potrebbe essere illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere, se il magistrato non potesse sollevare la questione sulle norme che si trova ad applicare e della cui conformità alla Costituzione dubita; c) il pieno contraddittorio, sia nell'ambito del giudizio di parifica, sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale. ( Precedente citato: sentenza n. 89 del 2017 ). Nell'esercizio della funzione giurisdizionale di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995 ).

Massima n. 40373

Non incide sulle questioni di legittimità costituzionale - aventi ad oggetto l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008 e l'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008 - la legge reg. Liguria n. 22 del 2017, che ha provveduto a disporre l'abrogazione dell'art. 10 e a modificare, in senso satisfattivo, l'art. 2 suindicati. La novella è entrata in vigore il 12 agosto 2017, cosicché le citate norme, censurate dalla corte dei Conti nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria inerente all'esercizio finanziario 2016, continuano a trovare applicazione.

Massima n. 40374

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e contraddittorietà del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 42 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. Dall'ordinanza di rimessione è agevole desumere che la questione deve ritenersi delimitata - come peraltro indicato in via subordinata dalla stessa Regione - alla seconda parte del comma 2 e ai commi 3 e 4 dell'art. 2 in esame, con conseguente non contraddittorietà della censura, poiché l'eventuale accoglimento della questione determinerebbe che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto risulterebbe solo decurtato dell'ammontare di risorse destinate all'indennità della cui legittimità costituzionale si dubita.

Massima n. 40375

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, per la Regione Liguria, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, contrasta con quanto disposto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di "ordinamento civile", dal momento che l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 aveva rimesso alla contrattazione collettiva l'istituzione di un'apposita area della vice-dirigenza, condizionando l'attribuzione di tale qualifica - come poi precisato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 della legge n. 15 del 2009 - all'avvenuta costituzione della relativa area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Considerato che il citato art. 17-bis non ha mai ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti ministeriali di indirizzo, né i CCN di comparto, deve concludersi che non è mai stata istituita l'area della vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla. Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia "ordinamento civile", ed è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 ).

Massima n. 40376

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole "prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza", nonché i commi 3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, per la Regione Liguria, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, che rispettivamente destinano l'incremento del fondo per il trattamento accessorio del personale prioritariamente al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza regionale, e provvedono a disciplinarne le modalità di erogazione, hanno disposto una spesa priva di copertura normativa, in quanto relativa all'indennità di una figura istituita con l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia n. 214 del 2016, connessa all'istituzione di un ruolo del personale regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione nazionale collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016 ). La contrattazione collettiva decentrata non può disciplinare materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, né può dettare discipline contrastanti con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza», nonché dei commi 3 e 4, della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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